Dal prossimo 1° ottobre entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica che introducono il tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino documentate da fatture cartacee con IVA esposta.

Acquisto di beni da San Marino

Ricordando che sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a € 100.000,

nel caso in cui si riceva una fattura cartacea con addebito dell’IVA si dovrà emettere un’autofattura utilizzando l’apposito tipo documento TD28 da trasmettere tramite Sistema Di Interscambio.

Nella compilazione del file xml sarà necessario indicare i dati del cedente (fornitore SM), i dati del cessionario (IT), l’imponibile, l’imposta e la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese.

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato pertanto il documento TD28 e non TD17 (prestazioni di servizi) o TD19 (acquisto di beni), da utilizzarsi, invece, per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.