Decreto fiscale

25/11/2019Circolari 2019

 

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 124 del 26.10.2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili”, noto come “Decreto Fiscale”, entrato in vigore il giorno successivo.

La presente circolare informativa tratta alcune delle novità di maggior rilievo contenute nel Decreto, in attesa della conversione in Legge, a seguito della quale potrebbe subire delle modifiche e degli aggiustamenti, nonché delle relative circolari esplicative.

Compensazione di crediti tributari

 

Invio preventivo della dichiarazione per usufruire della compensazione dei crediti

A partire dal prossimo anno, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi (per esempio cedolare secca su affitti) e all’IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, potrà essere effettuata soltanto a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. La limitazione si applica dal prossimo 01.01.2020, già per i crediti maturati nel corso del periodo d’imposta 2019.

Si estende, quindi, anche agli altri crediti d’imposta, la disciplina già prevista per il credito annuale e per i crediti trimestrali IVA.

Limitazioni alla compensazione di crediti tributari

Tutti i soggetti, anche i privati, che intendono effettuare la compensazione dei crediti relativi ad IRES ed IRPEF, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA annuale o per periodi inferiori all’anno, oltre ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La disposizione si applicherà sui versamenti effettuati a partire dal 01.01.2020.

L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere il pagamento dei modelli in compensazione e, qualora dall’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, comunicherà la mancata esecuzione della delega di pagamento, applicando una sanzione pari ad € 1.000,00 per ciascuna delega non eseguita.

Riassumiamo nella tabella seguente il confronto delle disposizioni che saranno in vigore a partire dal prossimo anno con l’attuale disciplina.

  

Modello F24 Modalità di pagamento ammesse: contribuente privato Modalità di pagamento ammesse: contribuente ditta
F24 versati entro il 31.12.2019 F24 versati dal 01.01.2020 F24 versati entro il 31.12.2019 F24 versati dal 01.01.2020
F24 senza compensazioni

Sportello bancario/postale

Home banking

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Sportello bancario/postale

Home banking

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Home banking

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Home banking

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

F24 con compensazioni parziali

Home banking

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Home banking se il credito è relativo ad alcune tipologie di tributi

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

Strumenti telematici Agenzia delle Entrate
F24 a zero Strumenti telematici Agenzia delle Entrate Strumenti telematici Agenzia delle Entrate Strumenti telematici Agenzia delle Entrate Strumenti telematici Agenzia delle Entrate

 

Versamento delle ritenute sul personale dipendente nei contratti di appalto

Le imprese che affidano, tramite contratto di appalto e subappalto ad una o più imprese la realizzazione di un’opera o di un servizio sono tenuti a effettuare il versamento delle ritenute, comprese quelle per le addizionali regionale e comunale, dovute sulle retribuzioni erogate al personale impiegato dalle imprese esecutrici della prestazione.

La nuova procedura prevede che:

  1. l’impresa esecutrice dell’appalto o della prestazione di servizi versi al committente, entro 5 giorni antecedenti la scadenza sul conto corrente specificatamente indicato dal committente, le somme necessarie all’effettuazione del versamento;
  2. entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti, le imprese esecutrici dovranno comunicare al committente stesso l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori, ed i dati utili alla compilazione del modello di versamento ed i dati relativi al bonifico effettuato;
  3. il committente che ha ricevuto le somme necessarie, effettua il versamento, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il pagamento viene effettuato;
  4. il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici dovrà comunicare entro 5 giorni a quest’ultime tramite posta elettronica certificata l’effettuazione del pagamento. Qualora tale comunicazione non venga effettuata, le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute dovranno a loro volta comunicare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio tale circostanza.

Si precisa che, in alternativa alla consegna delle somme necessarie al versamento, è ammessa la compensazione dei corrispettivi dovuti a seguito dell’esecuzione dell’appalto o del servizio.

Eccezione per imprese affidabili

La procedura non è obbligatoria per le imprese in possesso di determinati requisiti di affidabilità, da certificare al committente almeno 5 giorni prima della scadenza mensile del pagamento. Possono, infatti, versare direttamente le ritenute secondo le modalità ordinarie le imprese che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • sono in attività da almeno 5 anni o hanno effettuato nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00 per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non è stata concessa sospensione.

 

Decorrenza

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 01.01.2020.

 

Estensione del reverse charge

Viene estesa la disciplina del reverse charge anche alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, o altri rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ed altri enti o società soggetti alla normativa sullo split payment nonché alle agenzie per il lavoro.

 

Limiti all’utilizzo del denaro contante

Il Decreto fiscale ha modificato i limiti di utilizzo del denaro contante, superati i quali dovranno essere effettuati pagamenti tramite strumenti tracciati (bonifico, assegno, bancomat, carta di credito, ecc.), modulando le relative sanzioni in caso di superamento della soglia.

Decorrenza limiti Limite pagamento Sanzione minima
Fino al 30.06.2020 € 3.000 € 3.000
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 € 2.000 € 2.000
Dal 01.01.2022 € 1.000 € 1.000

 

Sanzioni per rifiuto di pagamenti tramite modalità elettronica

A partire dal 01.07.2020, in caso di rifiuto di accettare un pagamento con modalità elettroniche, qualunque sia l’importo, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad € 30,00, maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Credito d’imposta su oneri addebitati per transazioni elettroniche

Per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a partire dal 01.07.2020 nei confronti di consumatori finali viene concesso un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite carte di credito, prepagate o bancomat. Tale credito spetterà ai contribuenti che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Gli operatori finanziari, inoltre, metteranno a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

Sanzioni per l’omesso invio dati per la lotteria degli scontrini

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31.10.2019 ha definito le specifiche tecniche per effettuare l’invio dei dati rilevanti per la partecipazione alla lotteria degli scontrini, prevedendo che, a partire dal 01.01.2020, i registratori di cassa telematici siano predisposti anche all’invio dei dati dei clienti che hanno fornito i dati per parteciparvi.
Il Decreto Fiscale ha introdotto un sistema sanzionatorio a carico dell’esercente che dovesse rifiutare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, punendolo con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Divieto di emissione della fattura elettronica su prestazioni mediche

Il Decreto fiscale ha esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche con riferimento ai documenti i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Medici, odontoiatri ed altri professionisti operanti nelle discipline mediche, quindi, continueranno ad emettere nei confronti dei pazienti la fattura in formato cartaceo.