Spese detraibili con strumenti tracciabili dal 01.01.2020

16/01/2020Circolari 2020

La legge di Bilancio ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2020, l’obbligo di pagare con sistemi tracciabili le spese per le quali si intende usufruire delle detrazioni d’imposta in dichiarazione dei redditi (c.d. oneri detraibili).
Con specifico riguardo alle spese mediche, fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

I contribuenti che intendano indicare dette spese in dichiarazione dei redditi dovranno pertanto far attenzione a non utilizzare più il contante, ma mezzi tracciabili quali:

  • bancomat;
  • carta di credito;
  • bonifico bancario o postale;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari o circolari;
  • altro eventuale pagamento tracciabile.

Da un punto di vista prettamente operativo, per non rischiare di perdere il diritto alla detrazione delle spese sostenute in sede di redazione della dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020), si rende necessaria la conservazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa con mezzi tracciabili congiuntamente alla fattura.

Si attendono comunque i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire cosa verrà richiesto in caso di controllo.

 

Spese mediche

Si riportano di seguito alcune tra le principali spese mediche potenzialmente oggetto di detrazione:

  • prestazioni rese da un medico generico;
  • visite di un medico specialista;
  • spese di degenza, ricovero e parto;
  • esami del sangue;
  • prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
  • prestazioni chiropratiche;
  • cure termali;
  • esami di laboratorio;
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
  • ginnastica correttiva;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo.

Per i professionisti che erogano prestazioni mediche specialistiche, la soluzione più semplice sarebbe quella di dotarsi di POS, al fine di consentire ai pazienti il pagamento con tale modalità in sostituzione dei più classici contanti.

 

Altre spese

Le spese mediche non sono tuttavia le uniche interessate dalla novità normativa.
Si ricordano pertanto, a puro titolo esemplificativo, alcune tra le più comuni spese oggetto di detrazione:

  • spese funebri;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • spese per erogazioni liberali;
  • spese veterinarie;
  • spese per premi assicurativi;
  • spese di istruzione;
  • affitti studenti universitari;
  • spese per frequenza asili nido;
  • spese sportive svolte dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni.