Credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi

5/02/2020Circolari 2020

La Legge 160/2019 (Finanziaria per l’anno 2020) ha ridefinito in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore di imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali all’attività (superammortamento) e alla informatizzazione e automazione dei processi produttivi (iperammortamento).

In particolare, ai sensi del comma 185 della citata Legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,

le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato potranno godere di un credito d’imposta calcolato sul valore di acquisto del bene, variabile a seconda della tipologia di bene acquistato.

Il credito d’imposta sostituisce le maggiorazioni previste dal superammortamento e dall’iperammortamento, ed è utilizzabile in compensazione in quote di pari importo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è maturato.

Tale credito è riconosciuto nelle seguenti misure:

Tipologia di bene acquistato Misura del credito Modalità di fruizione Riferimento normativo
Beni elencati nell’allegato A della Legge 232/2016 (beni tecnologicamente avanzati rientranti nell’ambito del progetto “INDUSTRIA 4.0) 40 % per investimenti fino ad € 2.500.000,00

20 % per l’importo eccedente € 2.500.000,00 e fino ad € 10.000.000,00

Nessuna agevolazione per l’importo eccedente € 10.000.000,00

Compensazione in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione Art. 1 comma 189 Legge 160/2019
Beni elencati nell’allegato B della Legge 232/2016 (software e beni immateriali necessari per il funzionamento e l’interconnessione di beni di cui all’all’allegato A della Legge 232/2016) 15 % per investimenti fino ad € 700.000,00

Nessuna agevolazione per l’importo eccedente € 700.000,00

Compensazione in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione Art. 1 comma 190 Legge 160/2019
Beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B della Legge 232/2016 (altri beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa) 6 % per investimenti fino ad € 2.000.000,00

Nessuna agevolazione per l’importo eccedente € 2.000.000,00

Compensazione in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione Art. 1 comma 188 Legge 160/2019

 

Per godere del credito d’imposta, è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Si tratta in particolare di:

  • fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, le quali devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative. Nel caso di beni acquisiti tramite leasing, in mancanza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che tale riferimento debba essere contenuto sia nel contratto, sia in tutte le fatture di addebito del canone.
  • per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B della Legge 232/2016, perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono dotati di caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore ad € 300.000,00, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante della società o dall’imprenditore individuale;
  • invio telematico al Ministero dello Sviluppo Economico di un’apposita comunicazione, per la quale si è in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto che dovrà definirne il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

Infine, si sottolinea che, qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere riversato.