Coronavirus: chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali

12/03/2020Circolari 2020

Nella serata di ieri, 11 marzo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato

la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, bar, pub e ristoranti (è però concessa la consegna a domicilio).

Le attività produttive e professionali rimarranno invece aperte, ma con “misure di sicurezza” adeguate ad evitare il contagio (a tal proposito valgono le indicazioni già fornite in precedenza, tra cui l’incentivazione di smart working, ferie e permessi). Si incentiva inoltre la regolazione di turni di lavoro e la chiusura dei reparti non indispensabili.

Restano garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, e i servizi di pubblica utilità, i servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché tutte quelle attività necessarie accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività.

Il settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare (comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività) continueranno le loro attività nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Le suddette misure, in vigore da oggi fino al 25 marzo, sono contenute nel DPCM 11 marzo 2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Nell’allegato 1 del medesimo decreto, inoltre, viene riportato l’elenco delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che possono rimanere aperte, che riportiamo di seguito per praticità:

  • Ipermercati;
  • Supermercati;
  • Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici- ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

La gestione del personale

Relativamente alle modalità di gestione del personale da parte delle aziende, si riportano di seguito i principali strumenti previsti dalla normativa.

Ferie

Il datore può stabilire unilateralmente la fruizione di periodi di ferie maturate e non godute, quindi arretrate (Dpcm 8 marzo 2020).In questa ipotesi è necessario comunicare al lavoratore, a mano o mediante mail o Pec (è comunque preferibile la firma di accettazione), che per effetto dei decreti di recentissima emanazione godrà di un periodo di ferie.

A tal proposito alleghiamo fac simile di lettera, da riportare su carta intestata dell’azienda, per comunicare al lavoratore dipendente la fruizione di un periodo di ferie.

Fac-simile lettera fruizione ferie

Permessi (rol)

In considerazione che nei decreti è stato specificato che si possono promuovere congedi per ferie, ma non per la fruizione di permessi (rol) si consiglia, nel caso di specie, la sottoscrizione di un accordo con il quale le parti – datore e lavoratore – concordano il godimento dei permessi maturati e non goduti (Rol ed ex festività non godute).

Previsioni della contrattazione collettiva

Ci si riferisce alla possibilità di introdurre in azienda un regime di flessibilità e/o banca ore al fine di lavorare meno in questo periodo per lavorare di più successivamente.

Lavoro agile (cd. Smart Working) “semplificato”

Può essere attivato senza accordo individuale (fino alla durata dello stato di emergenza e/o a seconda delle esigenze aziendali) previa comunicazione telematica e la consegna al lavoratore dell’informativa in materia di sicurezza sul lavoro in modalità telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Cassa integrazione guadagni ordinaria  (Cigo)

Il D.Lgs. 148/2015 e il D.M. 95442/2016 hanno previsto tra le causali per il ricorso alla Cigo le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività per:- mancanza di lavoro/commesse caratterizzate dalla contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.- ordine della Pubblica Autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, per fatti sopravvenuti, non attribuibili a inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti a eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della Pubblica Autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa.

Ammortizzatori sociali connessi al coronavirus

Il D.L. n. 9 del 02/03/2020 ha previsto alcuni interventi straordinari e la semplificazione di quelli ordinari per le zone che lo stesso decreto, aveva stabilito come rosse.Tuttavia con la pubblicazione del Dpcm 8 marzo 2020 e 9 marzo con i quali sono state ampliate le zone rosse (con il primo solo una regione ed alcune provincie, con il secondo tutto il territorio nazionale) è possibile pensare che verranno decretate ulteriori deroghe semplificative rispetto alle quelle attualmente vigenti.