Decreto “Cura Italia”

17/03/2020Circolari 2020

Premessa

Nella giornata di ieri, 16 marzo, si è svolto il Consiglio dei Ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”. Tale decreto riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo e rappresenta, quindi, soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico. Ne seguirà pertanto un altro, nel mese di aprile.

Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:

  • finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  • sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  • misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando a più specifici approfondimenti i singoli ambiti che richiederanno, necessariamente, delle precisazioni.

N.B. Al momento il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto la presente circolare potrebbe richiedere degli aggiornamenti una volta disponibile il testo definitivo.

Sospensione dei versamenti

Tutti i soggetti possono beneficiare di uno slittamento del termine di quattro giorni (dal 16.03 al 20.03). Entro tale data, a prescindere da fatturato o dalla tipologia di versamento (il decreto parla genericamente di “versamenti nei confronti della pubblica amministrazione”) possono essere eseguiti i versamenti in scadenza dal 16.03 al 20.03 (ritenute di lavoro autonomo e provvigioni, imposta di registro sugli affitti, tassa di concessione per i libri contabili e quant’altro).

Oltre tale data, la sospensione nei versamenti fino al prossimo 31 maggio spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa o arte e professione, con ricavi e compensi di ammontare non superiore a 2 milioni di euro (con riferimento a quelli realizzati nel periodo d’imposta 2019) ovvero per quei soggetti rientranti in settori particolarmente colpiti dalla crisi coronavirus.

Detti soggetti potranno pertanto beneficiare della sospensione versando in una unica soluzione entro il prossimo 31 maggio o, in alternativa, in rate mensili di pari importo fino a un massimo di cinque (da maggio a settembre 2020), ma limitatamente a:

  • ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973,
  • trattenute riferibili alle addizionali (regionale e comunale), in qualità di sostituti d’imposta,
  • IVA e contributi previdenziali, assistenziali e per premi di assicurazione obbligatoria

che scadono nell’intervallo temporale che va dal 08.03.2020 al 31.03.2020.

Da quanto riportato, sembrano rimanere esclusi tutti gli altri tributi, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del dpr 600/1973, che dovranno essere versate, di conseguenza, al massimo entro il 20.03.

Riepilogando, pertanto:

Soggetti Scadenza versamento Tributi
Impresa con ricavi 2019 > 2.000.000 € Impresa NON rientrante in settori particolarmente colpiti 20 marzo Tutti
Impresa rientrante in settori particolarmente colpiti 31 maggio
  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 dpr 600/73)- Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 dpr 600/73)
  • Addizionali regionali e comunali
  • IVA e contributi previdenziali, assistenziali e per premi di assicurazione obbligatoria
20 marzo

Tutti gli altri, tra cui:

  • Tassa vidimazione libri sociali
  • Ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni (artt. 25 e 25-bis dpr 600/73)
Impresa con ricavi 2019 < 2.000.000 € 31 maggio
  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 dpr 600/73)- Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 dpr 600/73)
  • Addizionali regionali e comunali
  • IVA e contributi previdenziali, assistenziali e per premi di assicurazione obbligatoria
20 marzo

Tutti gli altri, tra cui:

  • Tassa vidimazione libri sociali
  • Ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni (artt. 25 e 25-bis dpr 600/73)

 

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (si veda paragrafo precedente).

Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio

I compensi percepiti dai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nei mesi di marzo e aprile, non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973v, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.

  • È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro a:
  • liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo.

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Sospensione udienze e differimento dei termini

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

Dette disposizioni si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita IVA

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita IVA, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare del c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.