Nessuna proroga dei versamenti per le aziende agricole
A seguito dell’approvazione del decreto “Cura Italia”, diversi sono i dubbi emersi relativamente alla tanto sbandierata proroga dei versamenti.
Precisato che lo slittamento dei versamenti dal 16 al 20 marzo non è da intendersi quale volontà di dare un supporto di liquidità alle imprese, ma serve solamente per mettere al riparo i contribuenti da sanzioni ed interessi per versamenti effettuati in ritardo a causa di comunicati imprecisi comparsi nei giorni scorsi sui portali del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS che annunciavano una sospensione degli obblighi di pagamento sulla base di una norma non ancora emanata, ad oggi rimangono ancora dei dubbi e delle incertezze in merito alla formulazione del testo finale in relazione allo slittamento dei versamenti al 31 maggio.
Focus di questa informativa è relativo alle aziende agricole: in base al tenore letterale della norma, infatti,
per tali aziende sembrerebbe esclusa la possibilità di fruire della dilazione nei termini di pagamento prevista per le “altre imprese” con ricavi inferiori a 2 milioni.
Senza addentrarci troppo nei tecnicismi, infatti, la norma richiama esplicitamente “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione”, i quali sono titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime naturale di determinazione del reddito della maggior parte degli imprenditori agricoli, invece, è quello del reddito agrario, diverso pertanto da quelli richiamati dalla norma.
L’intenzione del decreto sembra essere molto chiara, la formulazione letterale meno, pertanto, alla luce delle motivazioni di cui sopra e
in mancanza di (auspicabili) chiarimenti dell’ultimo minuto, si ritiene che le aziende agricole possano adempiere agli obblighi di pagamento esclusivamente entro venerdì 20 marzo.
La proroga, invece, opera nel settore agricolo in presenza di determinazione del reddito con connotazione di reddito d’impresa.