Coronavirus: Il punto della situazione
Premessa
Durante la conferenza stampa di ieri, 1 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato il D.P.C.M. (in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che
proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19.
Data la continua evoluzione normativa delle ultime settimane, riteniamo di far cosa gradita riepilogando le principali misure ad oggi adottate e in vigore.
Per praticità, inoltre, alleghiamo alla presente:
- elenco aggiornato codici ATECO attività aperte;
- Modulo comunicazione al Prefetto;
- Modello autodichiarazione aggiornato al 26 marzo 2020.
Sospensione delle attività non essenziali
(si veda circolare del 26.03.2020)
Le attività considerate non essenziali sono chiuse fino al 13 aprile 2020.
Comunicazione al prefetto
Resta la possibilità di tenere aperta un’attività se funzionale alla continuità delle filiere strategiche, attraverso la comunicazione al prefetto prevista dal D.P.C.M. del 22 marzo.
A tal proposito si precisa che in caso di prosecuzione dell’attività a seguito della suddetta comunicazione, si potrà continuare la produzione limitatamente ai prodotti necessari alla continuità delle filiere strategiche indicate nella comunicazione medesima. Non sarà pertanto possibile proseguire con produzione / evasione ordini verso soggetti non facenti parte delle suddette filiere strategiche.
FAQ di Confindustria
Relativamente alle attività completamente chiuse, si precisa inoltre che, dalle FAQ di Confindustria, emerge quanto segue:
- appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali;
- è possibile spedire merci anche successivamente alla data di chiusura purché le stesse siano state prodotte e immagazzinate dall’impresa prima della data prevista per la chiusura (23 marzo o 25 marzo a seconda del decreto di riferimento).
Si precisa che le FAQ sono un’interpretazione della norma da parte di Confindustria, sulle quali tuttavia il Governo non ha preso precise posizioni al riguardo.
Sospensione dei versamenti
(si veda circolare del 17.03.2020)
Tutti gli esercenti attività d’impresa o arte e professione, con ricavi e compensi di ammontare non superiore a 2 milioni di euro (con riferimento a quelli realizzati nel periodo d’imposta 2019) ovvero per quei soggetti rientranti in settori particolarmente colpiti dalla crisi coronavirus, possono beneficiare di una
Sospensione di tutti i versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020 (è tuttavia plausibile un ulteriore differimento, ad oggi non previsto).
Il versamento potrà essere effettuato il 31 maggio in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo.
Pagamento di cartelle e degli accertamenti esecutivi
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Al momento non sono sospesi i termini dei versamenti relativi agli avvisi bonari.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali
(si veda circolare del 17.03.2020)
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Credito d’imposta per locazione negozi e botteghe
(si veda circolare del 25.03.2020)
E’ previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Detto credito d’imposta è fruibile a decorrere dal 25.03.2020.
Per casistiche e modalità di fruizione, si rimanda alla circolare richiamata.