Misure di sostegno finanziario alle imprese

6/04/2020Circolari 2020

L’ Art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), relativo alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e  medie  imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, prevede un automatismo che permette a PMI e professionisti tre importanti misure per venire incontro a temporanee difficoltà di liquidità (di seguito il testo del decreto):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino  al  30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione è dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalità, secondo modalità che assicurino  l’assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti;  è  facoltà delle  imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni è sufficiente:

  • non essere classificati come “deteriorati”;
  • inviare una comunicazione con cui si certifica la qualifica di PMI o professionista e di avere subito situazioni temporanee di carenza di liquidità per effetto del COVID-19.

In una recente circolare di Bankitalia si precisa che (senza entrare nel merito), ai fini della classificazione in centrale rischi delle aziende richiedenti, dovrà essere tenuta in debito conto la richiesta inoltrata dalle aziende suddette, le quali, di fatto, non potranno venir classificate a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Tale dettaglio è di particolare rilievo e, qualora si intenda usufruire delle agevolazioni previste dal decreto,

vi invitiamo a provvedere a inoltrare la richiesta al più presto. A tal fine sarà sufficiente inviare direttamente dalla pec dell’azienda alla pec dell’istituto bancario la manifestazione di volontà di voler usufruire delle agevolazioni in oggetto.

ATTENZIONE: ci giungono notizie su più fronti relativamente a istituti di credito che avanzano controproposte e/o propria modulistica da sottoscrivere per aderire alla sospensione i contenuti sono spesso incompleti a beneficio dell’istituto che li emette. Tuttavia, essendo la sottoscrizione di detta modulistica necessaria per formalizzare la sospensione,

il nostro consiglio è quello di provvedere all’invio della pec di cui sopra, avanzando una generica comunicazione di volersi avvalere di tutti e 3 i benefici relativamente a tutti i rapporti intrattenuti con l’istituto bancario destinatario della comunicazione, specificando che la sottoscrizione di nuova modulistica avrà l’unico scopo di finalizzare il processo della banca e non genererà alcun effetto novativo della precedente comunicazione effettuata.

Infine, per praticità, riportiamo un testo esemplificativo da utilizzare per formalizzare le richieste:

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 56, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

 

Con la presente il sottoscritto … , C.F. … , in qualità di legale rappresentante della società … , C.F./P.IVA … con sede in … , via … , n. … , comunica di volersi avvalere delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dagli effetti dell’epidemia Covid-19 di cui all’art. 56, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

 

In attesa di Vs. istruzioni per la finalizzazione del processo agevolativo, si precisa che l’eventuale sottoscrizione di apposita Vs. modulistica da parte della scrivente non genererà alcun effetto novativo della presente comunicazione.

 

Distinti saluti