Misure a sostegno della liquidità previste dal D.L. 08.04.2020, N. 23 (“Decreto Liquidità”)

9/04/2020Circolari 2020

Premessa

E’ stato da poche ore pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso D.L. 08.04.2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), riportante, tra le altre, alcune importanti misure di sostegno alla liquidità delle imprese.

La presente informativa riporta solo due degli aspetti di maggiore interesse: l’erogazione di finanziamenti alle imprese e la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Si rimanda ad eventuali successive informative l’analisi delle altre misure previste nel decreto.

Prestiti bancari

Una parte rilevante del decreto è relativa alle garanzie statali sui prestiti bancari, i quali possono avere due canali di accesso:

  • la società pubblica Sace, principalmente per le imprese più grandi;
  • il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo), più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.

Le filiali degli istituti di credito hanno ricevuto questa mattina la circolare dell’ABI che chiarisce le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte di Sace e del Fondo di garanzia per le Pmi, e pertanto è possibile presentare subito la richiesta alla banca.

Va tuttavia precisato che manca ancora l’autorizzazione della UE sul decreto e che pertanto, nonostante l’istruttoria possa essere immediatamente avviata, potrà servire qualche giorno affinché i finanziamenti vengano effettivamente concessi.

Il canale Sace

La garanzia statale opererà dal 70 al 90% dei finanziamenti richiesti a seconda delle variabili dimensionali.

Dato che la garanzia all’80 e al 70% opera per soggetti con fatturato superiore, rispettivamente a 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti, ci occuperemo esclusivamente della garanzia al 90%.

L’importo del prestito richiesto non potrà essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 o il doppio dei costi del personale dell’impresa del medesimo esercizio.

L’impresa beneficiaria non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L’azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

Richiedenti imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi
Garanzia 90%
Durata 6 anni
Costi costo di istruttoria + in rapporto all’importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto
Procedura istruttoria bancaria che in caso di delibera positiva richiede garanzia alla Sace

  

Il canale Fondo di garanzia

Il Fondo garantirà dal 90 al 100% dei finanziamenti richiesti da imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni a seconda del soggetto richiedente e della somma richiesta.

In ogni caso l’importo richiesto non potrà essere superiore al 25% dei ricavi.

  

Finanziamenti fino a 25.000 euro

Richiedenti imprese fino a 499 dipendenti e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Garanzia 100%
Durata 6 anni
Costi accesso gratuito al Fondo + tasso di interesse con cap (stima attuale del MEF 1,2%)
Procedura nessuna valutazione nel merito

 

Finanziamenti superiori a 25.000 euro e fino a 800.000 euro

Richiedenti imprese fino a 499 dipendenti con ricavi fino a 3,2 milioni di euro
Garanzia 90% (può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito da Confidi)
Durata non specificato
Costi accesso gratuito al Fondo + tasso non specificato
Procedura istruttoria bancaria “alleggerita”

 

Finanziamenti fino a 5.000.000 euro

Richiedenti imprese fino a 499 dipendenti
Garanzia 90% (80% finché non sarà concessa l’autorizzazione UE)
Durata non specificato
Costi accesso gratuito al Fondo + tasso non specificato
Procedura istruttoria bancaria “alleggerita”

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

E’ previsto un differimento generalizzato dei versamenti relativi a imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 a condizione che nei suddetti mesi vi sia stata una riduzione del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, almeno del 33% (50% per le imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro).

Detti versamenti sono rinviati senza applicazione di sanzioni ed interessi al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

I versamenti di cui sopra sono sospesi anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.