Il calendario dei versamenti dopo il Decreto Rilancio

27/05/2020Circolari 2020

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 19.05.2020 e l’immediata entrata in vigore del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), viene riscritto nuovamente il calendario fiscale, già precedentemente modificato con il “Decreto Cura Italia” e il “Decreto Liquidità”.

Le scadenze interessate sono indicativamente quelle relative ai mesi da marzo a maggio 2020, nulla dicendo riguardo le prossime importanti scadenze del mese di giugno.

Versamenti precedentemente sospesi

Gli artt. 126 e 127 del decreto, prevedono che 

i versamenti relativi a redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, precedentemente sospesi dal “Decreto Cura Italia” e dal “Decreto Liquidità”, debbano essere versati non più entro il termine del 31 maggio o 30 giugno, ma entro il 16.09.2020.

Più precisamente si tratta di:

  • versamenti originariamente previsti nel mese di marzo 2020, sospesi per effetto del “Decreto Cura Italia” che originariamente venivano fatti slittare al 31 maggio 2020 (per maggiori informazioni si rimanda all’apposita circolare informativa);
  • versamenti originariamente previsti nei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi per effetto del “Decreto Liquidità” che originariamente venivano fatti slittare al 30 giugno 2020 (per maggiori informazioni si rimanda all’apposita circolare informativa).

Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Versamenti da avvisi bonari, adesione, conciliazione e mediazione

L’art. 144 del decreto, relativamente agli avvisi bonari (ex artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973 e art. 54 bis D.P.R. 633/1972), stabilisce che:

  • i versamenti in scadenza tra il 08.03.2020 e il 18.05.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020;
  • i versamenti in scadenza fra il 19.05.2020 e il 31.05.2020 possono essere effettuati entro il 16.09.2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

L’art. 149 proroga inoltre la scadenza delle somme dovute ad seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni.

Quindi, in sostanza,

tutti i versamenti in oggetto (rate comprese), la cui scadenza originaria ricadeva nel periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020 possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione

L’art. 152 del decreto stabilisce che 

tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 08.03.2020 e il 31.08.2020 potranno essere versate entro il 30.09.2020.

Versamenti da rottamazione-ter

L’art. 154 del Decreto, stabilisce che 

potranno essere versate entro il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020, senza che ciò faccia decadere l’efficacia della definizione in oggetto.

Tabella riepilogativa

Si riporta infine, per praticità, una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

Versamenti Scadenza originaria Nuova scadenza
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria Marzo, aprile e maggio 2020 16.09.2020
Avvisi bonari, adesione, conciliazione, mediazione e relative rate Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 16.09.2020
Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione Dal 08.03.2020 al 31.08.2020 30.09.2020
Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 10.12.2020