Contributo a fondo perduto per riduzione di fatturato

4/06/2020Circolari 2020

 

Premessa

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, l’art. 25 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio), riconosce un contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti per un importo variabile a seconda del calo di fatturato subìto a causa della pandemia.

Soggetti beneficiari e requisiti

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Condizione necessaria è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

A tal fine occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 possono beneficiare del contributo anche in assenza della verifica della condizione del calo di fatturato/corrispettivi.

Sono esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2, del TUIR;
  • gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati (art. 162-bis del TUIR);
  • professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS e lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia (si vedano circolari informative del 27.03.2020 e del 30.03.2020);
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (es. medici, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.).

Entità del contributo

Relativamente alle modalità di determinazione del contributo, la norma individua tre classi di contribuenti in base ai ricavi/compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020, prevedendo specifiche percentuali da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Dette percentuali sono pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.

Il contributo è riconosciuto in ogni caso per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Presentazione della domanda

Alla data odierna si è ancora in attesa del provvedimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter presentare le domande che tuttavia è atteso per la metà di giugno. Tale provvedimento dovrà contenere i modelli di presentazione e le modalità operative per procedere alla presentazione delle domande.

I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare, esclusivamente attraverso le piattaforme telematiche dell’Agenzia delle Entrate (autonomamente o da parte di un intermediario abilitato), l’apposita istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti normativamente posti.

Detta istanza andrà presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e dovrà contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia.

Il contributo verrà successivamente erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

In seguito all’erogazione verranno effettuate tutte le attività di controllo relativamente alla spettanza del contributo, il quale, nel caso in cui non fosse in tutto in parte spettante, verrà recuperato, irrogando sanzioni (dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante) e interessi (4% annuo) e colui che avesse rilasciato autocertificazioni non rispondenti a realtà potrà essere punito con reclusione da due a sei anni.

Si precisa infine che la percezione del contributo in tutto o in parte non spettante integra la fattispecie di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316-ter del c.p., con pene molto severe.