Elemento perequativo per dipendenti della metalmeccanica industria e PMI

30/06/2020Circolari 2020

L’elemento perequativo è una voce economica della busta paga introdotta da alcuni contratti collettivi per sostenere le retribuzioni, in particolare nel caso di:

  • aziende non interessate dalla contrattazione di secondo livello e
  • lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base (quali superminimo collettivo o individuale, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione).

Per quanto riguarda i lavoratori del comparto metalmeccanico (Metalmeccanica Aziende Industriali, Metalmeccanica Piccola Media Industria Confapi e Metalmeccanica Piccola Media Industria Confimi), l’elemento perequativo è stato istituito sotto forma di ‘una tantum‘ ed ha assunto oggi un valore pari a 485,00 euro.

Detto importo spetta ai lavoratori in forza nelle suddette aziende al 1° gennaio di ogni anno che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL. L’importo è onnicomprensivo e non incidente sul TFR.

L’importo viene erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno fino a concorrenza con eventuali erogazioni aggiuntive a quanto previsto dal CCNL, in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente (agli effetti della maturazione le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

L’elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.