Cessione del credito d’imposta sulle locazioni

2/07/2020Circolari 2020

Premessa

E’ stato pubblicato ieri, 1° luglio, il provvedimento n. 250739 del direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di cessione del credito d’imposta sulle locazioni di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020 e art. 28 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per maggiori informazioni sulla maturazione del credito, si rimanda alla ns. circolare dello scorso 9 giugno.

Cessione dei crediti d’imposta

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, mediante comunicazione telematica da effettuarsi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 utilizzando l’apposito modello.

La comunicazione va effettuata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato il credito: è necessario attendere un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari.

La cessione potrà avvenire anche nei confronti del locatore, pagando solamente la differenza di canone. In tale eventualità, posto che requisito fondamentale per poter fruire del credito è l’avvenuto pagamento del canone di locazione, lo stesso è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta ceduto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione telematica della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura del cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di utilizzo del credito da parte del cessionario sono le stesse con le quali lo stesso sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione il cessionario potrà ulteriormente cedere il credito d’imposta ad altri soggetti.

Si precisa che la quota di credito che non dovesse essere utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Controlli

I controlli da parte dell’amministrazione finanziaria in merito alla spettanza dei crediti in oggetto avverranno esclusivamente nei confronti dei beneficiari originari del credito, anche nel caso in cui lo stesso sia stato in seguito ceduto a terzi.

In capo a tali soggetti, infatti, verrà accertata l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei loro confronti.

I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.