Credito d’imposta per sanificazione, acquisto dispositivi di protezione e adeguamento degli ambienti di lavoro

20/07/2020Circolari 2020

Premessa

Gli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020, hanno previsto un credito d’imposta, rispettivamente per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

A partire da oggi, 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili. N.B. Non si tratta di un click-day.

Il credito potrà essere alternativamente utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Potrà altresì essere oggetto di cessione, anche parziale, a soggetti terzi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In quest’ultima ipotesi, la procedura sarà la medesima già prevista per la cessione dei crediti d’imposta da canoni di locazione, ossia il cedente dovrà comunicare telematicamente la cessione e, successivamente, il cessionario sarà tenuto a comunicarne l’accettazione sempre con modalità telematiche.

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, entro il limite massimo di euro 60.000 (pari pertanto a 36.000 euro di credito).

Il termine ultimo per poter presentare la domanda è il 7 settembre 2020.

Il limite di spesa complessivamente stanziato è pari a 200 milioni di euro, pertanto, entro l’11 settembre 2020, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in caso di (probabile) superamento di detto limite verrà comunicata la percentuale effettivamente fruibile da ciascun contribuente che abbia diritto al credito d’imposta.

Soggetti ammessi

Possono fruire dell’agevolazione:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese ammissibili

Le spese agevolabili sono quelle sostenute dal 01.01.2020 e fino al mese precedente la data di invio della domanda (quindi, ad esempio, presentando la domanda oggi, le spese da indicare sono quelle sostenute fino al 30.06.2020), nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

  • Sanificazione certificata degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa;
  • L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI (es. termometri e termoscanner);
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi).

N.B. i prodotti di cui sopra dovranno essere conformi alla normativa europea.

Con circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e quindi non legate all’emergenza sanitaria. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, ad esempio, dagli studi odontoiatri o dai centri estetici, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.

Norme specifiche per l’utilizzo del credito

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante.

Parimenti la comunicazione della cessione del credito d’imposta può avvenire esclusivamente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale applicabile.

Credito d’imposta per spese di adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, entro il limite massimo di euro 80.000 (pari pertanto a 48.000 euro di credito).

Il termine ultimo per poter presentare la domanda è il 30 novembre 2021.

Soggetti ammessi

Possono fruire dell’agevolazione:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. L’elenco completo delle attività ammesse è riportato nell’allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020. Fra i beneficiari sono inclusi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfettario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività ammissibili;
  • associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, a prescindere all’attività esercitata.

Spese ammissibili

Le spese agevolabili sono quelle già sostenute al 01.01.2020 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020 in relazione a interventi e investimenti agevolabili.

Relativamente agli interventi agevolabili, si tratta di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività, tra cui rientrano espressamente:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • quelli per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Relativamente agli investimenti agevolabili, trattasi di spese connesse ad attività innovative, tra cui sono ricomprese quelle relative allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Norme specifiche per l’utilizzo del credito

Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta a partire dal 01.01.2021 e non oltre il 31.12.2021 e, comunque, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.

L’eventuale comunicazione della cessione del credito a terzi può avvenire a decorrere dal 01.10.2020 per comunicazioni delle spese inviate entro il 30.09.2020, ovvero a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese inviate oltre il 30.09.2020.

Presentazione della comunicazione

La domanda per la fruizione delle agevolazioni va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare delle spese secondo quanto indicato ai paragrafi precedenti e il corrispondente ammontare del credito.

Il modello è il medesimo per entrambi i crediti d’imposta e prevede due specifiche sezioni in cui indicare distintamente ciascun credito.

La domanda può essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato tramite l’apposita sezione prevista all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Entro i successivi cinque giorni dalla presentazione della comunicazione verrà rilasciata la ricevuta che attesterà la presa in carico o l’eventuale scarto.