Trattamento integrativo e ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti e assimilati
Premessa
Il D.L. n. 3/2020, convertito nella Legge n. 21 del 02.04.2020, ha disposto diversi cambiamenti relativamente al sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
L’intervento normativo, con decorrenza dal 1° luglio 2020, abroga il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
Al contempo vengono introdotti due ulteriori e distinti meccanismi agevolativi sul lavoro dipendente e assimilato.
Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari delle nuove previsioni normative coincidono con gli attuali beneficiari del c.d. bonus Renzi, ossia:
- titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR), con esclusione di pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati;
- titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1 del TUIR), quali, ad esempio le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis).
Trattamento integrativo lavoro dipendente e assimilato
La prima misura prevista, di fatto sostitutiva del Bonus Renzi, prevede, a decorrere dal 01.07.2020, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 100 euro netti mensili, in presenza di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.
L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal datore di lavoro ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 01.07.2020.
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato
La seconda misura prevista è costituita da una detrazione d’imposta spettante dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2020 in presenza di redditi compresi tra i 28.000 e i 40.000 euro, operante in due misure che diminuiscono all’aumentare del reddito. In questo caso, pertanto, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta.
L’ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 01.07.2020.
Norme comuni
Per entrambi i trattamenti, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verifica la spettanza dell’ulteriore trattamento / detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo. Ove quest’ultimo superi i 60 euro, il recupero verrà effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione di conguaglio, mese di dicembre o mese di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.
Per quanto sopra, il lavoratore che possieda altri redditi (diversi da quelli erogati dal proprio datore di lavoro) che determinino il venir meno del diritto al bonus dovrà darne comunicazione, affinché possa essere sospeso il riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra e regolarizzata la posizione verso l’erario.