Detrazione del 110% per interventi di efficientamento energetico
Premessa
Con la conversione in Legge del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
è stata confermata la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico, antisismici, installazione impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono usufruire della detrazione del 110% sono:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. N.B. La detrazione non è inibita agli imprenditori o professionisti: la regola è che gli immobili che ne beneficiano devono essere posseduti nella sfera privata.
- condomini;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;- Onlus;- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni sportive dilettantistiche (limitatamente agli immobili o parti di essi utilizzati come spogliatoi).
Gli interventi che danno diritto alla detrazione eseguiti da persone fisiche sono agevolabili su un numero massimo di due unità abitative oltre che sulle eventuali parti comuni dell’edificio.
Si precisa che le detrazioni non si applicano alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Requisiti
Ai fini dell’accesso alle detrazioni è necessario che gli interventi eseguiti consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per poter fruire dell’agevolazione saranno pertanto necessari i seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che vi è congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio asseverato da un tecnico abilitato;
- scheda informativa con invio ad ENEA.
Interventi agevolabili
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
Detti interventi devono avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La detrazione spettante viene schematicamente illustrata nella seguente tabella.
Casistica | Detrazione spettante |
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Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situati all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi | Fino a 50.000 euro |
Interventi su edifici composti da due a otto unità immobiliari | Fino a 40.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) |
Interventi su edifici composti da più di otto unità immobiliari | Fino a 30.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) |
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente del 11.10.2017.
Interventi sulle parti comuni di edifici per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Detti interventi devono esser volti alla sostituzione degli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
La detrazione spettante viene schematicamente illustrata nella seguente tabella.
Casistica | Detrazione spettante |
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Interventi su edifici composti fino a otto unità immobiliari | Fino a 20.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) |
Interventi su edifici composti da più di otto unità immobiliari | Fino a 15.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) |
L’agevolazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi su edifici indipendenti per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Detti interventi, da effettuarsi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situati all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno devono esser volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Altri interventi
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui dall’art. 14 D.L. 63/2013 (es. sostituzione di infissi e finestre) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Spetta infine per specifici interventi antisismici a condizione che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
Installazione di impianti fotovoltaici
La detrazione pari al 110% si applica anche all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (e relativi sistemi di accumulo, anche non contestuale) a condizione che la stessa venga effettuata insieme a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico e che l’energia non auto-consumata in sito sia ceduta in favore del GSE.
La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia/urbanistica e nuova costruzione il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Ricarica di veicoli elettrici
La detrazione pari al 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica di cui sopra.
Modalità di fruizione delle detrazioni
La detrazione del 110% viene recuperata in dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione.
Trasformazione della detrazione in sconto o credito d’imposta cedibile
L’art. 121 del D.L. 31/2020 introduce un meccanismo di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile.
In particolare, i soggetti che sostengono nel 2020 e 2021 spese relative a:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “bonus facciate”);
- installazione impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione della detrazione.
Nel caso si opti per lo sconto in fattura, il contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ai quali sarà attribuito un credito d’imposta che potrà essere ulteriormente ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In caso di cessione della detrazione, la detrazione potrà essere ceduta al cessionario che, a sua volta, potrà cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le modalità di esercizio dell’opzione avverrà esclusivamente in via telematica, ma si dovrà attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per conoscerne tutti i dettagli.