Decreto Agosto
Premessa
In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), in vigore a partire dal 15 agosto 2020.
Tra gli altri interventi, il provvedimento prevede novità e proroghe di alcuni dei sostegni economici già previsti dal “Decreto Cura Italia” e successivamente confermati con il “Decreto Rilancio”.
Si riporta di seguito, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.
Misure fiscali
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
(art. 97)
L’articolo 97 del decreto ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sospesi sino al 16 settembre 2020.
In estrema sintesi (si rimanda alle precedenti circolari per tutti i dettagli del caso), si tratta dei versamenti relativamente a ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA che per effetto dei precedenti decreti era possibile effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Per effetto dell’art. 97 del Decreto Agosto, il versamento di dette somme potrà ora avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020;
- per il restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021.
Esempio
Si ipotizzi di aver sospeso somme per un importo complessivamente pari a Euro 2.400 e che si intenda usufruire del massimo periodo concesso per il versamento delle stesse.
Versamento del “primo” 50% delle somme dovute, pari a Euro 1.200 (ossia 2.400 x 50%), in n. 4 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16.09.2020
Somma dovuta | Versamento |
---|---|
Euro 300 (1.200 / 4 rate) – Rata n. 1 | 16.09.2020 |
Euro 300 (1.200 / 4 rate) – Rata n. 2 | 16.10.2020 |
Euro 300 (1.200 / 4 rate) – Rata n. 3 | 16.11.2020 |
Euro 300 (1.200 / 4 rate) – Rata n. 4 | 16.12.2020 |
Versamento del “secondo” 50% delle somme dovute, pari a Euro 1.200 (ossia 2.400 x 50%), in n. 24 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16.01.2021
Somma dovuta | Versamento |
---|---|
Euro 50 (1.200 / 24 rate) – Rata n. 1 | 16.01.2021 |
Euro 50 (1.200 / 24 rate) – Rata n. 1 | 16.02.2021 |
… | … |
Euro 50 (1.200 / 24 rate) – Rata n. 24 | 16.12.2022 |
Proroga secondo acconto ISA
(art. 98)
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Più precisamente, con “soggetti ISA” si intendono tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a Euro 5.164.569).
La proroga si applica anche ai soggetti che:
- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- dichiarano redditi “per trasparenza”.
Per tutti i soggetti, resta fermo il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sostegno e rilancio dell’economia
Fondo per la filiera della ristorazione
(art. 58)
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,
è istituito un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.08.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’erogazione del contributo avverrà in due fasi:
- anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti e del rispetto delle leggi antimafia;
- restante 10% a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Entro il 14.09.2020 un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.
Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 D.L. 18/2020
(art. 65)
Viene prorogato il termine del 30 settembre, previsto dall’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), al 31 gennaio 2021.
Detta proroga riguarda pertanto:
- le aperture di credito a revoca per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- i prestiti non rateali, i cui contratti sono prorogati alle stesse condizioni;
- i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing.
Per le imprese già ammesse alla moratoria in oggetto la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità. Qualora si intenda non beneficiarne, pertanto, sarà necessario comunicare espressa rinuncia al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Per le imprese che invece non siano ancora state ammesse, vi è tempo fino al 31 dicembre 2020.
Credito d’imposta per canoni di locazione (misure urgenti per il settore turistico)
(art. 77)
Il credito d’imposta per i canoni di locazione introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).
Si ricorda che il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo (30% in caso di contratti di affitto d’azienda se comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo) a condizione che il canone (o i canoni) sia stato effettivamente pagato.
Restano invariati anche i requisiti, per i quali si rimanda alla ns. circolare informativa del 09.06.2020 (brevemente: spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che abbiano subito nei mesi sopra indicati una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente).
Disposizioni in materia di lavoro
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
(art. 6)
Fino al 31.12.2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.