Esonero contributivo straordinario per i datori di lavoro delle filiere agricole
L’art. 222, c. 2 della L. 77/2020 ha previsto l’esonero straordinario per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in scadenza il prossimo 16 settembre.
Tuttavia, nonostante la norma prevedesse 20 giorni dall’entrata in vigore (ormai ampiamente trascorsi) per l’emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale dovevano essere definiti i criteri e le modalità attuative dell’esonero, ad oggi non risulta ancora nulla di ufficiale.
Dal dialogo tra le associazioni di categoria e l’INPS, sentiti i Ministeri competenti, trapelano le seguenti indicazioni:
- L’esonero potrà essere fruito nel limite di 100.000 euro;
- Lo sgravio dovrebbe riguardare operai, impiegati, quadri e dirigenti;
- I contributi a carico del lavoratore saranno comunque dovuti, così come i contributi associativi e contrattuali;
- Lo sgravio verrà riconosciuto su presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.
In attesa della pubblicazione del decreto suddetto, e di successivi provvedimenti da parte dell’INPS (tra cui un elenco esaustivo dei codici ATECO che potranno beneficiarne), consigliamo di attendere fino alla scadenza del 16 settembre p.v. (o a precedente ns. comunicazione) prima di procedere al versamento dei contributi di cui l’INPS ha effettuato la tariffazione per il primo trimestre secondo i criteri ordinari (e quindi senza tenere conto dello sgravio straordinario previsto dal citato articolo 222).