Credito d’imposta per spese pubblicitarie sostenute nell’anno 2020

15/09/2020Circolari 2020

Premessa

Il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto cura Italia) ed il D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto rilancio) sono intervenuti prevedendo, limitatamente all’anno 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle spese in investimenti pubblicitari sostenute e che saranno da sostenere entro la fine dell’anno corrente.

Possono godere dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa locale e nazionale, anche online, e su emittenti radio-televisive locali e nazionali.

Investimenti agevolabili

Come specificato dal Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono agevolabili:

  • gli investimenti effettuati su emittenti radio-televisive iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
  • gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, sia in edizione cartacea sia digitale, iscritti presso il Tribunale di competenza, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come, a titolo di esempio: cartelloni fisici e cartellonistica stradale, volantini cartacei, vetture o apparecchiature, affissioni e display, schermi di sale cinematografiche, oltre alla pubblicità effettuata tramite social, piattaforme online e banner pubblicitari su portali online.

Non possono, inoltre, essere agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa ed emittenti estere.

Modalità di accesso

Al fine di poter accedere al bonus, dovrà essere inviata domanda di prenotazione (“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”) tramite i servizi telematici dell’Agenza delle entrate entro il giorno mercoledì 30 settembre, indicando separatamente gli investimenti da effettuare tramite stampa e quelli, invece, da effettuare tramite le emittenti televisive e radiofoniche.

Al momento della presentazione della domanda non sarà necessario allegare alcun documento, tuttavia il richiedente sarà tenuto alla conservazione di tutta la documentazione a supporto degli investimenti effettuati (quali, ad esempio, fatture e contratti), al fine di consentirne il successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito alla ricezione di tutte le domande verrà formato un primo elenco di tutte le richieste presentate, con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Infine, entro il mese di gennaio 2021, i soggetti beneficiari dovranno comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti attraverso apposita dichiarazione (“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”). Solo in seguito verrà pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 presentato attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito teoricamente spettante.