Decreto Ristori bis

11/11/2020Circolari 2020

Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori bis”), che interviene per apportare migliorie a quanto già previsto del precedente D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “Decreto ristori”).

Si riporta di seguito, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.

Contributo a fondo perduto per attività danneggiate dalle misure restrittive

(art. 1)

Vengono ampliate le categorie di contribuenti precedentemente individuate dal Decreto Ristori e viene incrementato di un ulteriore 50% il contributo per le imprese riconducibili a determinati settori economici con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse (si tratta di gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi senza cucina, alberghi).

L’elenco completo dei codici ATECO vengono riportati nell’Allegato 1 che, di fatto, sostituisce quello del precedente decreto.

Contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali

(art. 2)

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

L’elenco completo dei codici ATECO di detti soggetti è riportato nell’Allegato 2.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali

(art. 4)

Alle imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) spetta un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda pari al 60% dell’affitto corrisposto al proprietario per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L’agevolazione ricalca in toto l’impostazione già prevista per il medesimo bonus dal Decreto Rilancio a copertura delle mensilità da marzo a giugno (si veda a tal proposito ns. circolare informativa del 09.06.2020).

Cancellazione della seconda rata dell’IMU

(art. 5)

Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2) e operano nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRES e IRAP per i soggetti che applicano gli ISA

(art. 6)

Per i soggetti di cui agli Allegati 1 e 2 che applicano gli ISA aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto di IRES e IRAP.

Sospensione dei versamenti tributari

(art. 7)

Per taluni soggetti economici specificatamente individuati sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a ritenute alla fonte e IVA. Detti versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Detti soggetti sono:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 o che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

(art. 11)

Per taluni soggetti economici specificatamente individuati sono sospesi i termini per i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. Detti versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

N.B. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Detti soggetti sono:

  • datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1;
  • datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).