Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

8/03/2021Circolari 2021

Premessa

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), nell’ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato le agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 in presenza di determinate condizioni).

Ambito applicativo

L’agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, a condizione che:

  • l’impresa non si trovi in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • siano rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori siano correttamente versati.

Sono agevolabili gli investimenti in beni, sia immateriali che materiali, purché nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 (“beni 4.0”).

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta applicabile agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisto).

La misura del credito d’imposta è differente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili: nella tabella sottostante si riporta una schematizzazione di quanto previsto dalla normativa.

Tipologia investimento Arco temporale Misura del credito d’imposta
Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A L. 232/2016
(beni materiali 4.0)
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 30.06.2022 ricorrendo le condizioni sopra specificate) 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 ricorrendo le condizioni sopra specificate) 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro
Investimenti in beni compresi nell’allegato B L. 232/2016
(beni immateriali 4.0)
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 ricorrendo le condizioni sopra specificate) 20% del costo nel limite massimo di 1 milione di euro
Investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui agli allegati A e B L. 232/2016
(beni strumentali “ordinari”)
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero al 30.06.2022 ricorrendo le condizioni sopra specificate) 10% del costo sostenuto, ovvero del 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 ricorrendo le condizioni sopra specificate) 6% del costo sostenuto

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione i seguenti investimenti:

  • mezzi di trasporto a deducibilità limitata, compresi quelli utilizzati esclusivamente per l’attività;
  • beni la cui aliquota di ammortamento è inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni.

  

Cessione, delocalizzazione, sostituzione dei beni agevolati

 

Cessione anticipata e delocalizzazione dei beni agevolati

 

I beni per i quali si è usufruito dell’agevolazione non potranno essere ceduti, né delocalizzati in strutture produttive ubicate all’estero, prima del 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ovvero a quello di avvenuta interconnessione (qualora “beni 4.0”). Nel caso in cui i beni dovessero essere ceduti o delocalizzati prima di detta data, il credito d’imposta risulterà non più spettante per l’intero suo ammontare.

Esempio
Costo del bene: € 90.000
Data entrata in funzione: 15.03.2021
Credito spettante: € 9.000, di cui € 3.000/anno compensabili a decorrere dall’anno 2021
Data da cui è possibile alienare o delocalizzare il bene senza perdere l’agevolazione: 01.01.2024

L’eventuale credito già utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Esempio (si prosegue dall’esempio precedente)
Data alienazione: 25.11.2023
Credito compensato a tale data: € 6.500
Credito da riversare: € 6.500
Data entro cui riversare il credito senza sanzioni e interessi: 30.06.2024

Investimenti sostitutivi

Qualora nel corso del periodo di fruizione del credito d’imposta si provveda all’alienazione del bene oggetto dell’agevolazione, la fruizione delle residue quote del beneficio originariamente determinato non viene meno a condizione che nello stesso periodo d’imposta l’impresa sostituisca il bene originario con un bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto al bene ceduto e che venga attestato l’effettuazione dell’investimento sostitutivo.

L’eventuale minor costo sostenuto per l’investimento sostitutivo determinerà un beneficio inferiore rispetto a quello originariamente determinato. Anche in questo caso, l’eventuale utilizzo del maggior credito potrà venir sanata come descritto nel paragrafo precedente.

Esempio
Costo del bene: € 90.000
Data entrata in funzione: 15.03.2021
Credito spettante: € 9.000, di cui € 3.000/anno compensabili a decorrere dall’anno 2021
Data alienazione: 25.11.2023
Credito compensato a tale data: € 8.000
Data entrata in funzione bene sostitutivo: 20.12.2023
Costo bene sostitutivo: € 60.000
Credito spettante: € 6.000, di cui € 2.000/anno a decorrere dal 2021 (data entrata in funzione del primo bene acquistato)
Credito da riversare: € 2.000
Data entro cui riversare il credito senza sanzioni e interessi: 30.06.2024

Credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni acquistati, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per i soli beni “ordinari” (non 4.0), gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Codici tributo

I codici tributo istituiti per l’utilizzo in compensazione del credito sono i seguenti:

 

Tipologia credito Codice tributo
Credito d’imposta 2020 6932: investimenti in beni materiali e immateriali non Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) – art. 1, c. 188 L. 160/2019
6933: investimenti in beni materiali Industria 4.0 (all. A L. 232/2016) – art. 1, c. 189 L. 160/2019
6934: investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (all. B L. 232/2016) – art. 1, c. 190 L. 160/2019
Credito d’imposta 2021 – 2022 6935: investimenti in beni materiali e immateriali non Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) – art. 1, cc. 1054 e 1055, L. 178/2020
6936: investimenti in beni materiali Industria 4.0 (all. A L. 232/2016) – art. 1, cc. 1056 e 1057 L. 178/2020
6937: investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (all. B L. 232/2016) – art. 1, c. 1058 L. 178/2020

Obblighi documentali

Al fine di consentire le successive attività di verifica, qualora si usufruisca del credito d’imposta oggetto della presente circolare informativa, sarà necessario conservare, pena la revoca del beneficio, tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione degli importi agevolabili.

La norma prevede inoltre la necessità di riportare una specifica annotazione sulle fatture relative ai beni agevolati. Tale annotazione può essere effettuata direttamente dal fornitore, in fase di emissione della fattura, ovvero la fattura può essere successivamente integrata dall’acquirente mediante integrazione.

L’annotazione dovrà riportare il riferimento alle disposizioni normative mediante l’apposizione del seguente testo: acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020.

Infine, relativamente agli investimenti in beni ricompresi negli allegati A e/o B L. 232/2016 (“beni 4.0”), è necessario produrre:

  • per beni di costo non superiore a 300.000 euro, autodichiarazione resa dal legale rappresentante;
  • per beni di costo superiore a 300.000 euro, perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;

da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Data la misura agevolativa, al di là delle pure previsioni normative, in presenza di “beni 4.0” è comunque raccomandata la perizia asseverata indipendentemente dall’importo dell’investimento.