Premessa

In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Si riporta di seguito, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

(art. 1)

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti:

  • con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Determinazione del contributo spettante

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra le medie suddette relative agli anni 2019 e 2020:

Percentuale*(ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019)

La percentuale da applicare è determinata in base all’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Ricavi e compensiPercentuale
DaA
0100.00060%
100.001400.00050%
400.0011.000.00040%
1.000.0015.000.00030%
5.000.00110.000.00020%

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non potrà superare i 150.000 euro.

Istanza telematica

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione della richiesta telematica sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e potranno essere inviate a partire dal 30 marzo p.v. e fino al 28 maggio 2021.

Sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

(art. 4)

Slitta al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Viene previsto che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

Pignoramenti su stipendi e pensioni

Viene differito al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Annullamento dei carichi

Per taluni soggetti,

è prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione).

Tali soggetti sono:

  • persone fisiche che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

(art. 5)

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 (non ancora ricevuti dai contribuenti). La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad inviare tramite pec o raccomandata la proposta di definizione agevolata, con i relativi termini di pagamento.

Conservazione fatture elettroniche

Le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

Proroghe adempimenti fiscali

Slitta al 31 marzo 2021:

  • il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche;
  • il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Slitta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Riduzione canone RAI

(art. 6)

È prevista la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del canone versato.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

(art. 8)

Proroga CIG

È prorogata la cassa integrazione Covid-19.

In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Blocco licenziamenti

È confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi.

Nello specifico, il blocco opererà:

  • fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
  • fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Reddito di cittadinanza

(art. 11)

Per il solo anno 2021 viene consentito a chi fruisce del reddito di cittadinanza di lavorare senza perdere il diritto all’assegno.

In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di emergenza

(art. 12)

È riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità – da marzo a maggio 2021 – del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Contratti a termine

(art. 17)

È disposta la proroga al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Esonero contributivo per le filiere agricole

(art. 19)

È riconosciuta alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

(art. 42)

Per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Le modalità applicative verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.