Premessa
L’art. 32 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 106/2021, ripropone il credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Entro il 04.11.2021 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili.
Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate, entro il limite massimo di euro 60.000 (pari pertanto a 18.000 euro di credito).
Il termine ultimo per poter presentare la domanda è il 4 novembre 2021.
Il limite di spesa complessivamente stanziato è pari a 200 milioni di euro, pertanto, in caso di superamento di detto limite verrà comunicata la percentuale effettivamente fruibile da ciascun contribuente che abbia diritto al credito d’imposta.
Soggetti ammessi
Possono fruire dell’agevolazione:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese ammissibili
Le spese agevolabili sono quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.
Sono ammissibili le spese sostenute per:
- Sanificazione certificata degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa;
- L’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI (es. termometri e termoscanner);
- L’acquisto di dispositivi atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi);
- La somministrazione di tamponi per Covid-19.
N.B. i prodotti di cui sopra dovranno essere conformi alla normativa europea.
Con circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e quindi non legate all’emergenza sanitaria. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, ad esempio, dagli studi odontoiatri o dai centri estetici, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.
Norme specifiche per l’utilizzo del credito
Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante.
Parimenti la comunicazione della cessione del credito d’imposta potrà avvenire dalla medesima data.
Presentazione della comunicazione
La domanda per la fruizione delle agevolazioni va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare delle spese secondo quanto indicato ai paragrafi precedenti e il corrispondente ammontare del credito.
La domanda può essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato tramite l’apposita sezione prevista all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Entro i successivi cinque giorni dalla presentazione della comunicazione verrà rilasciata la ricevuta che attesterà la presa in carico della domanda o l’eventuale scarto.