Premessa
Con l’approssimarsi delle festività natalizie è consuetudine fare degli omaggi a clienti, fornitori e personale dipendente (e assimilato).
Con la presente circolare, pertanto, ne schematizziamo, per una rapida consultazione, la disciplina contabile e fiscale.
Omaggi da imprese a clienti e fornitori
Tipologia di bene | Importo spesa | Detraibilità IVA | Classificazione imposte dirette | Regime IVA della cessione |
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Beni prodotti o commercializzati dall’impresa | Qualsiasi importo | 100% detraibile | Costo di acquisto di merci/materiale di produzione | Costituisce cessione imponibile di beni con emissione di fattura o autofattura per omaggi (vedi nota 1) |
Beni non rientranti nell’attività d’impresa | Costo unitario non superiore a € 50,00 (vedi nota 2) | 100% detraibile | Omaggi 100% deducibili | Costituisce cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972. Non c’è obbligo di emissione della fattura |
Costo unitario superiore ad € 50,00 (vedi nota 2) | 100% indetraibile | Spesa di rappresentanza deducibile entro i limiti previsti da apposito D.M. dell’Economia e delle Finanze |
Omaggi da professionisti a clienti e fornitori
Importo spesa | Detraibilità IVA | Classificazione imposte dirette | Regime IVA della cessione |
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Costo unitario non superiore a € 50,00 (vedi nota 2) | 100% detraibile | Spese deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta | Costituisce cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972. Non c’è obbligo di emissione della fattura. |
Costo unitario superiore ad € 50,00 (vedi nota 2) | 100% indetraibile |
Omaggi da imprese e professionisti a personale dipendente ed assimilato
Tipologia di bene | Detraibilità IVA | Classificazione imposte dirette | Regime IVA della cessione |
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Beni o servizi prodotti o commercializzati dall’impresa | 100% detraibile | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili | Costituisce cessione imponibile di beni o servizi con emissione di fattura o autofattura per omaggi (vedi nota 1) |
Beni o servizi non rientranti nell’attività d’impresa | 100% indetraibile | Costituisce cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972. Non c’è obbligo di emissione della fattura |
Imposizione in capo al dipendente
Tipologia di erogazione | Imposizione in capo al dipendente |
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Erogazioni in denaro e sussidi occasionali | Concorrono sempre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. |
Omaggi ed erogazioni liberali in natura | Esclusi dalla formazione del reddito se il valore normale dei beni ceduti per ogni dipendente è complessivamente di importo inferiore ad € 516,46. |
Concorrono alla formazione del reddito se il valore normale dei beni ceduti per ogni dipendente è complessivamente di importo superiore ad € 516,46. |
NOTA 1: La fattura elettronica emessa per autoconsumo di beni propri per omaggi, deve essere sempre inviata al SdI. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, i dati del cessionario/committente coincideranno con quelli del cedente/prestatore. Nel campo tipo documento deve essere indicato il codice TD27 ed è annotato nel solo registro delle fatture emesse.
NOTA 2: Qualora il bene omaggiato sia composto da un insieme di beni costituenti un’unica confezione (esempio tipico è il cesto di prodotti), al fine di individuare il regime fiscale da applicare sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi, si deve considerare il valore del bene nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.
Per la consegna dei beni oggetto di cessione gratuita è consigliabile l’emissione del documento di trasporto sul quale indicare la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di vincere la presunzione di cessione a titolo oneroso di cui al D.P.R. 441/1997.
Omaggio dei buoni spesa e buoni carburante
È ormai diventata prassi diffusa l’acquisto di buoni spesa o buoni carburante da consegnare ai propri dipendenti, clienti e fornitori da utilizzare per effettuare acquisti di beni presso gli esercizi commerciali del soggetto emittente, ovvero presso i punti vendita convenzionati.
In tal caso la normativa prevede che, al momento della consegna, venga emessa dall’emittente il buono una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) D.P.R. 633/1972, la quale dovrà riportare il numero dei buoni spesa acquistati, il loro valore nominale e l’importo totale.
L’acquisto di buoni spesa e buoni carburante, quindi, non permette la detrazione dell’IVA sull’acquisto, la quale sarà applicata solo al momento della riconsegna del buono spesa al punto vendita, mentre il costo sostenuto rientra nel normale regime degli omaggi come indicato nei paragrafi precedenti.