Premessa

Con determinazione n. 493869/2021 l’Agenzia delle Dogane, d’intesa con Agenzia delle Entrate e Istat, introduce delle novità per gli acquisti e le vendite intracomunitarie effettuate a partire dal 01/01/2022.

Novità

Viene istituito il modello Intra 1-sexies con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (call-off stocks).

Nuovi obblighi per le cessioni Intra-Ue

Per le cessioni Intra-UE è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine segue le regole doganali:

  • per i beni unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.
  • per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

Altre novità e semplificazioni

Relativamente alla presentazione del modello Intrastat mensile, viene innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti.

Nel modello, inoltre, non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.

Infine, per i trasferimenti Intra-UE di beni di valore inferiore a 1.000 euro non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000».

Un’ultima novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi): per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B).