Premessa

In data 30 dicembre 2021 è stata approvata la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021.

Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.

Modifiche all’IRPEF

(art. 1, cc. 2-4)

Vengono ridefiniti gli scaglioni e le aliquote di tassazione dei redditi sulle persone fisiche, ora ridotte a quattro:

Scaglione di redditoPercentuale IRPEF
Fino a 15.000 euro23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro25%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

Vengono inoltre riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo). In generale le detrazioni previste sono state aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia stata ora abbassata a 50.000 euro (anziché 55.000).

Viene infine riformulata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”), riducendo a 15.000 euro (anziché 28.000 euro) la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta.

Tali misure, in prima analisi, sembrano favorire una riduzione dell’IRPEF dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi, soprattutto relativamente alla fascia di reddito 28.000-50.000.

Esclusione dall’IRAP per le persone fisiche

(art. 1, cc. 8 e 9)

Dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Proroga detassazione IRPEF per terreni dichiarati da coltivatori diretti e IAP

(art. 1, c. 25)

Prolungata di un anno la detassazione IRPEF per i terreni dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola: i relativi redditi, anche nel 2022, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale.

L’esenzione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale compete al proprietario).

Proroga Superbonus 110%

(art. 1, c. 28)

Possono beneficiare del c.d. “Superbonus 110%” tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022 relativamente agli specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

Vengono tuttavia apportate numerose modifiche alla disciplina, apportando alcune differenziazioni tra i soggetti beneficiari.

Soggetti beneficiariBeneficio spettanteFruizione del beneficio
– Condomìni
– Persone fisiche (no attività d’impresa, arte o professione) che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità
– Persone fisiche (no attività d’impresa, arte o professione) proprietarie delle singole unità in condominio o edificio con unico proprietario
– Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale
110% fino al 31.12.2023
70% fino al 31.12.2024
65% fino al 31.12.2025
4 quote annuali di pari importo
– Persone fisiche (no attività d’impresa, arte o professione) che effettuano interventi su edifici unifamiliari (villette)110% fino al 31.12.2022 (a condizione che al 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo)
– Iacp ed enti con le stesse finalità sociali
– Cooperative edilizie a proprietà indivisa
110% fino al 31.12.2023 (a condizione che al 30.06.2023 diano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo)

La proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.

Il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Altre detrazioni edilizie

(art. 1, cc. 37 e 38)

Vengono prorogate al 31.12.2024 le seguenti detrazioni:

  • Ecobonus” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (50-65% a seconda del tipo di lavoro, 70-75% per parti comuni, 80-85% per opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico);
  • Bonus ristrutturazione” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50% su una spesa massima di 98.000 euro per unità immobiliare);
  • Sismabonus” per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici);
  • Bonus mobili” per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per il 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024);
  • Bonus verde” per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (36% su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro).

Bonus facciate

(art. 1, c. 39)

Viene prorogato al 31.12.2022 il c.d. “Bonus facciate” relativamente a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (anche sola pittura o tinteggiatura), in percentuale tuttavia ridotta al 60% (anziché 90%).

Detrazione per superamento barriere architettoniche

(art. 1, c. 42)

Viene introdotta una nuova detrazione ai fini delle imposte dirette relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Il beneficio, salvo cessione del credito o sconto in fattura, andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione del credito e sconto in fattura

(art. 1, c. 29)

Viene estesa al fino al 31.12.2025 la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati).

Per le altre agevolazioni edilizie l’opportunità è estesa fino al 31.12.2024.

La cessione del credito e lo sconto in fattura non saranno possibili per il bonus mobili, il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus) e per il bonus verde.

Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge. Diventa così obbligatorio:

  • il visto di conformità anche per lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus;
  • l’asseverazione della congruità di prezzi.

Sono esentati da tali obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate.

Tra le spese detraibili rientrano espressamente anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

Proroga credito d’imposta beni strumentali

(art. 1, c. 44)

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi.

Le percentuali vengono tuttavia rimodulate come segue (nessuna variazione per quanto già previsto fino al 31.12.2022):

Tipologia investimentoFino al 31.12.2022202320242025
Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A L. 232/2016
(beni materiali 4.0)
40% fino a 2,5 milioni di euro
20% fino a 10 milioni di euro
10% fino a 20 milioni di euro
20% fino a 2,5 milioni di euro
10% fino a 10 milioni di euro
5% fino a 20 milioni di euro
Investimenti in beni compresi nell’allegato B L. 232/2016
(beni immateriali 4.0)
20%20%15%10%
Investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui agli allegati A e B L. 232/2016
(beni strumentali “ordinari”)
6%NessunoNessunoNessuno

Bonus ricerca e sviluppo

(art. 1, c. 45)

Sono prorogati e rimodulati, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per:

  • attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro);
  • attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro);
  • altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).

Limite crediti compensabili

(art. 1, c. 72)

A decorrere dal 2022 è messo a regime il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti d’imposta e contributivi nel modello F24 (misura prevista originariamente dal “Decreto Sostegni bis” per il solo 2021, a supporto della liquidità delle imprese).

Prima casa under 36

(art. 1, c. 151)

Viene prorogato al 31.12.2022 (la scadenza originariamente prevista era il 30.06.2022) il regime di esenzione dai tributi per acquisti di immobili “prima casa” da parte di persone fisiche che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro.

I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto.

Il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24.

Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la presente disciplina sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la “prima casa”.

Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento

(art. 1, cc. 622-624)

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Ugualmente, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, considerando sempre la suddivisione in cinquantesimi.

È possibile beneficiare dell’ordinario ammortamento per diciottesimi versano un’imposta sostitutiva, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento, nella misura prevista per i conferimenti d’azienda:

  • 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
  • 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 16% sulla parte eccedente i 10 milioni.

Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.