Premessa

Al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021 (art. 13 D.L. 146/2021).

In data 11 gennaio 2022, sono infine state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

Lavoro autonomo occasionale: breve panoramica

Generalità

Ricordiamo che per “prestazione occasionale”, si intende una fornitura saltuaria di un’opera o un servizio che non supera i 30 giorni con lo stesso committente e i cui compensi non siano complessivamente superiori a 5.000 euro nello stesso anno solare.

La fattispecie del lavoro autonomo occasionale si realizza, pertanto, quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell’occasionalità, e per questo non richiede l’apertura di una posizione IVA.

Disciplina contributiva e assicurativa

L’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali è obbligatoria soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti.

Per i compensi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno superiore a 5.000 euro il versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS avverrà con le modalità e nei termini previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

I prestatori d’opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale INAIL prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

Disciplina fiscale

Il compenso percepito dal collaboratore autonomo occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi (art. 67 T.U.I.R) definiti come “redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultano assoggettate, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, alla ritenuta d’acconto del 20% all’atto dell’erogazione del compenso e a cura del committente.

Nel caso in cui i compensi occasionali siano corrisposti a soggetti non residenti, gli obblighi fiscali si assolvono applicando e versando una ritenuta a titolo a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta va calcolata sulla parte imponibile dei compensi, escludendo gli eventuali rimborsi spese non soggetti ad IRPEF ed essendo a titolo d’imposta deve intendersi definitiva e quindi non va conguagliata in dichiarazione dei redditi.

Le novità previste dal Decreto Fisco-Lavoro

L’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente mediante SMS o posta elettronica si concretizza per tutti i rapporti avviati dopo l’11.01.2022.

La comunicazione deve pertanto essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, in mancanza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio.

Si schematizza un riepilogo di dette tempistiche:

Rapporti di lavoro autonomoTermine per la comunicazione
Avviati dal 12.01.2022Prima dell’inizio della prestazione
In corso all’11.01.2022Entro il 18 gennaio
Avviati dal 21.12.2021 e terminati entro l’11.01.2022Entro il 18 gennaio

Modalità di comunicazione

La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D. Lgs. n. 81/2015 (rapporti di lavoro intermittente), ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nel frattempo la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail (non PEC) allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve riportare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

Sanzioni

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Infine, l’Ispettorato del lavoro potrà adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.