Premessa

A partire dal 15 febbraio, per gli ultracinquantenni cambieranno le regole per l’accesso ai luoghi di lavoro: dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione, meglio conosciuta come green pass rafforzato.

I lavoratori sprovvisti non potranno prestare la propria attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati.

Ambito applicativo

L’obbligo riguarderà chiunque abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e svolga un’attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi anche le attività svolte sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, libera professione, lavoro domestico.

La norma ha quindi una portata generale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore e riguarda tutti i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea ed i cittadini stranieri (extra-UE), i quali dovranno presentare, al fine di avere libero accesso ai luoghi di lavoro, un green pass rilasciato per vaccinazione o avvenuta guarigione.

Non sarà quindi più possibile, per tali categorie di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con green pass da test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (c.d. “green pass base”).

I lavoratori under 50 potranno invece continuare ad accedere al luogo di lavoro con un green pass base.

Chi risulterà sprovvisto del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sarà considerato, come anticipato, assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato, ma avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare per il lavoratore, comporterà altresì la non erogazione della retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Lavoratori esentati

L’obbligo di presentazione di un green pass rafforzato o base, a seconda dell’età del lavoratore, non sussiste per quei lavoratori esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Tali soggetti dovranno comunque essere adeguatamente informati sulla necessità di continuare a mantenere tutte le misure di prevenzione (mascherine, distanziamento, evitare assembramenti, ecc.).

Controlli e sanzioni

I controlli a carico del datore di lavoro varieranno a seconda del soggetto:

  • per i lavoratori under 50 sarà sufficiente verificare il possesso di un green pass base;
  • per i lavoratori over 50 sarà necessario verificare il possesso del green pass rafforzato;
  • per i lavoratori esentati dal vaccino sarà necessario verificare il possesso di idonea certificazione medica.

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti sarà punibile con:

  • una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;
  • una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

Qualora invece da verifica a cura degli organi di vigilanza dovessero risultare che il datore di lavoro non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo del green pass ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, questi sarà punibile con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Controlli a campione

Le aziende che effettuano i controlli a campione non saranno sanzionabili se, a seguito di controllo, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.