In conseguenza della crisi ucraina, allo scopo di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburanti in agricoltura e per la pesca, l’art. 18 del D.L. 21/2022 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022.
Soggetti ammessi
I soggetti ammessi al beneficio sono tutte le imprese che svolgono attività agricole o della pesca, senza esclusioni o limitazioni. L’agevolazione sembra spettare pertanto non solamente sulla base della qualifica come impresa agricola o ittica, ma sulla base delle attività effettivamente svolte.
Spese da considerare
Relativamente all’importo su cui calcolare il credito spettante, la norma fa riferimento agli acquisti, comprovati da fattura, effettuati nel primo trimestre solare del 2022. In questo senso, si ritiene si debbano considerare le fatture del periodo 01.01.2022 – 31.03.2022, indipendentemente dal fatto che siano state pagate o meno, in quanto nulla è precisato in merito. L’importo va sempre considerato al netto dell’IVA.
Gli acquisti da considerare sono, infine, quelli esclusivamente riferiti al carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività, escludendo pertanto gli acquisti per altri utilizzi, quali, ad esempio, il riscaldamento.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2022 oppure potrà essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori sotto cessioni, a condizione che siano a favore di istituti bancari o assicurativi.
In caso di cessione, è necessaria l’apposizione del visto di conformità apposto da un professionista abilitato o dal responsabile di un centro di assistenza fiscale, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
È comunque atteso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca gli aspetti prettamente operativi (quali il codice tributo da utilizzare e le modalità di cessione del credito).
Si precisa infine che il credito non è tassato e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e che è cumulabile con altre agevolazioni relative ai medesimi costi, a condizione che la somma di tutte le agevolazioni non superi il costo stesso sostenuto.