Entro il 30 giugno 2022 tutti i beneficiari degli aiuti di stato rientranti nel regime “ombrello” di cui all’art. 1, comma 13, D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), dovranno presentare un’autocertificazione attestante i benefici ottenuti durante il periodo pandemico.
Nella sostanza, si tratta di una comunicazione mediante la quale il contribuente dichiara il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti concessi dal Quadro Temporaneo, utile per verificare che le aziende non abbiano avuto aiuti di Stato eccedenti i massimali previsti e funzionale all’iscrizione degli aiuti medesimi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Soggetti obbligati
Come anticipato, i soggetti obbligati alla presentazione dell’autocertificazione sono tutti i contribuenti che hanno ricevuto aiuti di stato elencati nel Decreto Sostegni.
L’unica eccezione riguarderebbe i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), tuttavia, nel caso in cui il beneficiario avesse successivamente fruito di ulteriori contributi, non solo sarebbe tenuto alla presentazione dell’autocertificazione oggetto della presente circolare informativa, ma vi dovrebbe riportare anche le somme per le quali è già stata inviata precedente autocertificazione (come, ad esempio, il contributo perequativo di cui sopra).
Cosa va indicato
Nella dichiarazione vanno indicati:
- tutti i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell’emergenza Covid, quindi, ad esempio, quelli per la sanificazione, quelli per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, quelli per riduzione di fatturato, salvo (pare) quelli erogati dall’Inps;
- le esclusioni dal versamento dell’IRAP (saldo 2019 e 1° acconto 2020);
- i crediti d’imposta per canoni locazione immobili non abitativi;
- le esenzioni IMU.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Note conclusive
Proroga
Pur non essendo stata esclusa a priori una proroga per il termine dell’adempimento, la stessa sembra poco probabile, in quanto, a seguito di specifica interrogazione, l’amministrazione finanziaria ha sottolineato che un differimento della scadenza pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Sanzioni
Si precisa che pur non essendo (al momento) espressamente previste sanzioni amministrative per il mancato invio della dichiarazione, va comunque prestata la massima attenzione ai dati indicati, in quanto, data la forma dell’autocertificazione (che di fatto è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), potrebbe dar luogo a sanzioni di natura penale in caso di affermazioni mendaci.
Mancato invio
Un’ultima nota conclusiva riguarda il “superamento” della comunicazione oggetto della presente circolare informativa: la stampa specializzata sembra esprimersi favorevolmente riguardo un passaggio delle istruzioni del modello Redditi 2022, secondo cui la compilazione di appositi righi in dichiarazione dei redditi farebbe venir meno l’obbligo dell’invio dell’autodichiarazione.
Di tale “esonero”, tuttavia, non si trova traccia nelle istruzioni del modello di autodichiarazione, né vi è stato fatto alcun specifico riferimento dalle istituzioni, pertanto, salvo conferma di quanto sopra, sembrerebbe opportuno provvedere comunque all’invio dell’autodichiarazione.