Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore diverse novità relative alla fatturazione elettronica, tra cui, oltre all’estensione della platea degli obbligati (si veda a tal proposito la ns. circolare informativa del 05.05.2022), l’utilizzo del Sistema di Interscambio per le operazioni con soggetti esteri (in sostituzione dell’esterometro) e le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino.

Esterometro

Relativamente all’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti esteri (c.d. esterometro), dal 1° luglio 2022 vi si dovrà adempiere utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, tramite un “estensione” dell’utilizzo della fattura elettronica.

Il 31 luglio 2022, relativamente alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, sarà pertanto l’ultimo invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà quindi sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio e seguirà i tempi di emissione delle fatture attive o di ricevimento ed effettuazione delle operazioni passive.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” rispettando le tempistiche di emissione e invio fatture già previste per le fatture verso i clienti nazionali. Sul punto è appena il caso di precisare che per il cliente estero nulla cambia: allo stesso sarà comunque necessario inviare copia analogica delle fatture emesse (ad esempio, pdf via mail), in quando non esiste un sistema automatizzato di consegna delle stesse.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra Ue). Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

L’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Esemplificazioni

Si riepilogano di seguito le casistiche più comuni con esposizione delle modalità di compilazione delle informazioni nei file xml da trasmettere allo SDI.

Prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in un altro Paese UE
Campi del documentoCompilazione
Tipo documentoTD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero
Dati del cedente/prestatoreRiportare i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committenteRiportare i dati del cessionario o committente che effettua l’integrazione
Data da indicare sul documentoLa data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)
NumerazioneSi suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdIEntro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione
Prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in un Paese Extra-UE
Campi del documentoCompilazione
Tipo documentoTD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero
Dati del cedente/prestatoreRiportare i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committenteRiportare i dati del cessionario o committente che effettua l’integrazione
Data da indicare sul documentoLa data di effettuazione dell’operazione
NumerazioneSi suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdIEntro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione
Prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in un Paese Extra-UE
Campi del documentoCompilazione
Tipo documentoTD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Dati del cedente/prestatoreRiportare i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committenteRiportare i dati del cessionario o committente che effettua l’integrazione
Data da indicare sul documentoIndicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)
NumerazioneSi suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdIEntro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione
Acquisto di bei già presenti in Italia da un soggetto residente in un altro Paese UE e privo di stabile organizzazione in Italia
Campi del documentoCompilazione
Tipo documentoTD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972
Dati del cedente/prestatoreRiportare i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committenteRiportare i dati del cessionario o committente che effettua l’integrazione
Data da indicare sul documentoIndicare la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa)
NumerazioneSi suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdIEntro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione
Acquisto di bei già presenti in Italia da un soggetto residente in un altro Paese Extra-UE e privo di stabile organizzazione in Italia
Campi del documentoCompilazione
Tipo documentoIntegrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972
Dati del cedente/prestatoreRiportare i dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committenteRiportare i dati del cessionario o committente che effettua l’integrazione
Data da indicare sul documentoIndicare la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE
NumerazioneSi suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdIEntro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione

Infine, per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo potrà integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici “TD17”, “TD18” e “TD19”), indicando gli importi con segno negativo e non utilizzando il codice “TD04” utilizzato per le altre note di credito.

Operazioni con San Marino

A decorrere dal 1° luglio 2022 le cessioni e gli acquisti di beni posti in essere con gli operatori sammarinesi potranno essere certificate esclusivamente attraverso la trasmissione telematica delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, invece, è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Cessioni di beni

Relativamente alle cessioni di beni effettuate verso la Repubblica di San Marino, spetta all’ufficio tributario sanmarinese convalidare la regolarità della fattura e darne comunicazione al soggetto passivo italiano: qualora entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura la stessa non venga convalidata, l’operatore economico italiano dovrà emettere una nota di variazione, entro i trenta giorni successivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8 e la natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3.

Acquisto di beni

Relativamente all’acquisto di beni da un operatore sammarinese, quest’ultimo può optare per l’addebito o meno dell’IVA in fattura:

  • nel primo caso il cessionario italiano potrà detrarre l’IVA sull’acquisto;
  • nel secondo, invece, dovrà emettere un’autofattura utilizzando l’apposito tipo documento TD19 ed a trasmetterla, dunque, tramite Sistema Di Interscambio.