A seguito della modifica dell’art.1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015, che ha apportato novità in tema di esterometro, come da ns. circolare informativa del 23.06.2022, si ricorda che, in linea generale

quando il venditore incassa un acconto (parziale o del 100%), ha l’onere di emettere una fattura relativa al corrispettivo incassato.

In particolare, nei rapporti con l’estero, tale condizione trova applicazione per i servizi resi in ambito UE ed extra-UE e per le esportazioni.

Restano invece escluse le cessioni intracomunitarie di beni per le quali l’incasso di un acconto non determina l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, e quindi l’obbligo di emissione della fattura resta ancorato al momento della spedizione/consegna del bene.

Per quanto riguarda la modalità di emissione della fattura di acconto si applica lo stesso regime previsto per l’operazione successivamente posta in essere. Nel caso specifico di fatture in acconto per prestazioni di servizi e cessioni di beni in ambito UE ed extra-UE, al fine di beneficiare della non imponibilità dell’operazione, è però richiesto che tutti gli elementi qualificanti la futura cessione o prestazione siano già noti alle parti e, in particolare, che al momento del versamento dell’acconto i beni o servizi siano individuati in modo specifico e non generico.

Si ricorda che per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia, l’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (o entro il 15 del mese successivo qualora si tratti di fatture differite).

Il Decreto Semplificazioni ha ampliato i casi di esonero dalla presentazione dell’esterometro: non vanno trasmessi i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

  • per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ( ad esempio il rifornimento di carburante all’estero oppure il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero) purché di importo non superiore ad euro 5.000 al lordo dell’imposta per ogni singola operazione.

A breve l’Agenzia delle Entrate pubblicherà dei nuovi chiarimenti su questioni ancora dubbie, come ad esempio il termine ultimo per l’invio del nuovo esterometro e il contenuto del campo “natura” nei documenti TD17/TD18/TD19.