Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 176 (c.d. “Aiuti -quater”) intitolato “Misure urgenti nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.
Bonus energetici alle imprese
(art. 1)
Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni sottoforma di credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previste originariamente nei passati provvedimenti fino a novembre.
La misura è destinata a imprese energivore, gasivore nonché alle aziende che registrano elevati incrementi della spesa energetica.
Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:
- 40% per le imprese energivore e gasivore;
- 30% per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.
La misura stabilisce altresì che i crediti d’imposta, inclusi quelli in oggetto, potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro la data del 30 giugno 2023 e che sono cumulabili con altre agevolazioni “aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Accise e IVA sui prodotti petroliferi e sul gas
(art. 2)
Per il periodo dal 19 novembre e fino al 31 dicembre 2022, sono state rideterminate le aliquote delle accise sui carburanti e stabilita l’aliquota IVA del 5% sul gas naturale usato per autotrazione.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
(art. 3)
Al fine di fronteggiare il “caro bollette”, viene introdotta per le imprese la possibilità di richiedere una rateizzazione sui corrispettivi da pagare riferiti alla componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti, a parità di consumo, l’importo medio contabilizzato nel periodo 01.01.2021 / 31.12.2021.
Il periodo da considerare va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, la cui fatturazione avvenga entro il 30 settembre 2023.
Per ottenere la rateizzazione sarà necessario presentare una apposita richiesta ai fornitori con modalità che saranno rese note dal MIMIT.
I fornitori potranno applicare un tasso di interesse che non potrà superare il tasso di interesse dei BTP di pari durata.
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non.
Fringe benefit estesi a 3.000 euro
(art.3)
È previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia della no tax area dei premi che le imprese potranno erogare ai dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette.
Il beneficio è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.L. “Aiuti-Bis”, e fino al 31 dicembre 2022, e può essere cumulato col “bonus benzina” (200 euro).
Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia massima di esenzione di 3.200 euro.
Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di “liberalità” quindi non vi è alcun obbligo di erogazione in capo al datore di lavoro.
Superbonus 110%
(art. 3)
La normativa del superbonus 110% viene ampiamente modificata: si riportano, in estrema sintesi, i passaggi di maggiore interesse.
Condomini e edifici composti da due a quattro immobili
Il superbonus 110% spetta per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2022: dal 2023 la percentuale di detrazione passerà al 90%.
Potranno continuare a beneficiare del 110%:
- gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, con l’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
- gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Abitazioni unifamiliari
Rimane invariata la percentuale del 110% fino al 31.03.2023 (originariamente prevista fino al 31.12.2022) per le unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Viene inoltre introdotto, per i proprietari di abitazioni unifamiliari, un bonus del 90% sui lavori iniziati a partire dal 2023, a condizione che l’immobile oggetto di intervento sia abitazione principale e che il beneficiario abbia un reddito inferiore a 15.000 euro calcolato secondo un quoziente familiare introdotto dal decreto in esame.
Compensazione del credito
In merito alla possibilità di optare per la compensazione del credito o per lo sconto in fattura, viene previsto che:
- i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario;
- la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.