Con la Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS ha informato che non sarà necessario inoltrare istanze per il rinnovo dell’Assegno Unico e Universale per l’anno 2023, in quanto l’INPS liquiderà d’ufficio la prestazione a favore di chi ha già beneficiato dell’assegno.

Istanze già presentate dal mese di gennaio 2022

Coloro che durante l’intervallo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, continueranno a beneficiare dell’erogazione della prestazione da parte dell’INPS anche per l’anno 2023, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Variazione istanze già presentate

Alcune circostanze possono rendere necessario modificare la domanda originariamente presentata e, in specifici casi, inoltrare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU – ISEE) aggiornata. Tra le situazioni che possono dare luogo a dette modifiche vi possono essere, a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario dovrà quindi intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente per far recepire dette variazioni.

Presentazione nuove domande AUU

I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’AUU ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno degli stati “Respinta” / “Decaduta” / “Rinunciata” / “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.
Al riguardo, si ricorda che la domanda dovrà essere inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • Portale web dell’Istituto, previo accreditamento con SPID, CIE, CNS;
  • Contact Center Integrato;
  • Servizi offerti dagli Istituti di Patronato;
  • App mobile INPS.

Decorrenza del beneficio

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’AUU è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Importo AUU – Presentazione ISEE

In tutte le ipotesi sopra descritte sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova “DSU – ISEE” per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’AUU sulla base dell’attestazione ISEE 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’AUU relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova “DSU – ISEE” presentata per il 2023, relativa all’anno fiscale 2021 correttamente attestata, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Infine, qualora la nuova “DSU – ISEE” sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.