In data 29 dicembre 2022 è stata approvata la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del medesimo giorno.

Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.

Credito d’imposta energia e gas

Vengono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

  • 45% (anziché 40%) per le imprese energivore;
  • 35% (anziché 30%) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • 45% (anziché 40%) per le imprese gasivore;
  • 45% (anziché 40%) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca

Viene prorogato il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, al primo trimestre 2023.

Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Novità regime forfettario

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario applicando, quindi, un’imposta del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza, quindi, aspettare l’anno successivo, come invece accadeva in passato.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023 i contribuenti persone fisiche che non applicano il regime forfetario potranno applicare un’imposta sostitutiva del 15% da calcolare sulla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e il reddito maggiore dichiarato nei 3 anni precedenti, ridotta del 5%. Tale base imponibile non potrà essere superiore a 40.000 euro.

A questa si dovrà quindi aggiungere l’IRPEF lorda calcolata per scaglioni, sulla differenza tra reddito conseguito nel 2023 e base imponibile sulla quale è stata applicata la flat tax incrementale.

Esempio

Reddito 2023: 50.000

Reddito 2020: 30.000 | Reddito 2021: 25.000 | Reddito 2022: 35.000 -> Maggior reddito triennio 2020 / 2022: 35.000

Differenza reddito 2023 – maggiore reddito triennio 2020 / 2022: (50.000 – 35.000) = 25.000

Riduzione del 5%: 25.000 * 5% = 1.250

Base imponibile: 25.000 – 1.250 = 23.750

A) Flat tax 15%: 23.750 * 15% = 3.562,50

Base imponibile IRPEF: 50.000 – 23.750 = 26.250

B) IRPEF corrispondente: 6.262,50

Totale imposta con applicazione flat tax incrementale (A + B): 9.825,00

Totale imposta senza applicazione flat tax incrementale: 14.400,00

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Riduzioni delle aliquote IVA

Vengono rimodulate alcune aliquote IVA. Passa quindi al 5% l’IVA su:

  • servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;
  • prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l’infanzia.

Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota IVA per la cessione dei pellet.

Detrazione IVA acquisto immobili a risparmio energetico

Viene riproposta la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

Viene estesa anche all’anno 2023 l’esenzione IRPEF (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data del 1° gennaio 2023, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio.

A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Vengono riproposte le norme agevolative in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività.

In particolare, a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le stesse previsioni si applicano alle trasformazioni in società semplici per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

Vengono riproposte le norme agevolative in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene riproposta nuovamente la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% (lo scorso anno era del 14%).

Le rivalutazioni in oggetto devono essere effettuate entro il 15 novembre 2023.

Infine, viene estesa la norma anche alle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Norme in materia di cripto-attività

Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Innanzitutto, sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Al fine del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. Si consente inoltre di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene infine prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Operatività delle partite IVA

Si riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’invito al contribuente a comparire di persona e l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio potrà emanare il provvedimento di cessazione della partita IVA irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita IVA potrà essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo) senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali

Viene introdotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto (ovvero della prima rata di massimo otto) entro il 31 marzo 2023. La deroga non si applica per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Le sanzioni previste sono ridotte a 1/18 (da 1/3) del minimo previsto dalla legge. La medesima agevolazione, alle medesime condizioni, è consentita per gli avvisi di rettifica e di liquidazione.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente Legge di bilancio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 è possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A detto accordo conciliativo tra le parti si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione dei versamenti

È possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

Viene riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Limiti per la contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata vengono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Bonus mobili

Viene incrementato a 8.000 euro per l’anno 2023 l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione IRPEF del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Limite alla circolazione del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento

Viene prorogato al 30 settembre 2023 (anziché il 30 giugno 2023) il termine entro il quale le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” (tramite il versamento del 20% a titolo di acconto) entro il 31 dicembre 2022.

Novità in materia di superbonus

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% prevista a partire dal 2023.

Più precisamente, tale riduzione non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.