Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 11/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, 16 febbraio 2023, non è più possibile cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi né richiedere lo sconto in fattura. Rimane pertanto ammessa soltanto la detrazione.

La misura, ritenuta troppo onerosa per i conti pubblici, varrà a partire da oggi, 17 febbraio.

Per quanto riguarda, invece, il passato, resta tutto confermato, mentre, per i lavori in essere è prevista una disciplina transitoria soggetta ad alcune condizioni.

Interventi per i quali è in vigore il blocco

Come anticipato, pertanto, a partire da oggi non sarà più possibile esercitare l’opzione di:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito per interventi relativi a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, “bonus facciate”, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, “Superbonus”.

Disciplina transitoria

Per i lavori attualmente in essere è prevista una specifica disciplina transitoria.

In particolare, è previsto che il blocco non operi per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori.

Responsabilità del cessionario

Il nuovo decreto chiarisce anche i confini della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d’imposta, al fine di eliminare le principali incertezze che hanno limitato molti potenziali acquirenti.

La nuova disposizione prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso se i cessionari dimostrano di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria oppure si sono fatti rilasciare un’apposita “attestazione di possesso” da parte della banca o della società cedente.

Infine, viene comunque specificato che la mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.