Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista dal Decreto Aiuti-ter e dal Decreto Aiuti-quater, in relazione ai crediti d’imposta per energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.

La comunicazione, da inviare entro il 16 marzo 2023, dovrà contenere il codice identificativo del credito (corrispondente al codice tributo), l’importo della spesa agevolata e l’importo del credito maturato, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.

Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti beneficiari dei suddetti crediti che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti.

Ne consegue che sono esonerati dall’obbligo i soggetti che abbiano già compensato tutti gli importi spettanti o che abbiano effettuato la cessione del credito.

Il mancato invio della comunicazione entro il termine suddetto comporterà l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

La comunicazione potrà essere inviata direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta o da un intermediario abilitato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.