In data 4 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 il D.L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto lavoro”), che comprende importanti novità in materia di lavoro.

Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti dei singoli ambiti.

Incentivo per assunzioni e trasformazioni di percettori di assegno di inclusione

L’assegno di inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sostituirà il reddito di cittadinanza. Spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile.

Per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione sono previsti i seguenti incentivi:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o contratto di apprendistato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.000 euro/dipendente su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi;
  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale: esonero dal versamento del 50 % dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 4.000 euro/dipendente su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro;
  • trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.000 euro/dipendente su base annua.

In caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione, effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato di sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.

È attesa una circolare dell’INPS contenente le modalità operative per poter procedere alla presentazione delle istanze.

Incentivi all’occupazione giovanile

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • Che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione;
  • Che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziative Occupazioni Giovani.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani (under 36). In caso di cumulo con l’altra misura, l’incentivo è riconosciuto nel limite del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore assunto.

L’incentivo verrà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell’incentivo dovrà essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS e lo stesso sarà riconosciuto, fino all’esaurimento dei fondi stanziati, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, a cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà diritto alla misura.

È attesa una circolare dell’INPS contenente le modalità operative per poter procedere alla presentazione delle domande.

Contratti di lavoro a tempo determinato

Vengono riviste le causali che le parti possono indicare sul contratto di lavoro per stipulare un corretto contratto a termine e legittimarne la durata anche oltre i 12 mesi ed entro i 24 mesi.

In particolare, è previsto che sia la contrattazione collettiva a individuare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro potrà avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. In mancanza di tali casistiche, potranno essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Il datore di lavoro potrà, inoltre, apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente.

Riduzione del cuneo fiscale

Per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (con esclusione della tredicesima mensilità). Gli attuali valori passano pertanto a:

  • 7% (da 3%) se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • 6% (da 2%) se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.

È attesa una circolare dell’INPS che indichi da quando sarà possibile inserire tale sgravio nelle buste paga dei lavoratori dipendenti.

Fringe Benefit / Welfare aziendale

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, viene previsto che non concorrano a formare reddito imponibile, entro il limite complessivo di 3.000 euro,

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale);
  • i fringe benefit;

a lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico nel 2023, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli addottivi o affidati.

L’applicazione del limite sopra indicato avviene esclusivamente se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Modifiche alle sanzioni amministrative per omesso versamento dei contributi

Vengono innalzate pesantemente le sanzioni previste in caso di omesso versamento dei contributi a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • in caso di versamenti omessi per importi oltre 10.000 euro/anno: sanzione penale;
  • in caso di versamenti omessi per importi entro 10.000 euro/anno: da 1,5 a 4 volte l’importo omesso.

Non saranno comunque sanzionati i datori di lavoro che provvederanno a regolarizzare i versamenti omessi entro 3 mesi dalla notifica della violazione.

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