L’art. 1, commi dal 74 al 77, della legge n. 207/2024 ha previsto che, a decorrere dal 01.01.2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
La modifica è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere con precisione l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
Al fine di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico già attivi a gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web per effettuare la registrazione del collegamento. A regime, per nuovi POS o variazioni di collegamento, la registrazione dovrà avvenire a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Per effettuare il collegamento tra POS e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura.
Molteplici sono le sanzioni previste e le casistiche in cui potranno venire applicate:
Relativamente alle ipotesi di mancato collegamento dello strumento hardware o software, sono inoltre previste le seguenti sanzioni accessorie: