In data 30.12.2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 la Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199).
Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.
(Art. 1, cc. 3 e 4)
Dal periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito:
Tale variazione comporterà un risparmio massimo di 440 euro all’anno per i contribuenti che rientrano nella fascia di reddito oggetto di riduzione.
Per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro, detto beneficio viene “sterilizzato” attraverso la riduzione di un importo equivalente (440 euro) su detrazioni fiscali specifiche (escluse quelle sanitarie per disabili, erogazioni a partiti, premi rischio calamità).
(Art. 1, cc. 7 e 12)
Come strumento di tutela del potere d’acquisto dei salari, la legge di bilancio stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del reddito pari al 5%, se il dipendente del settore privato non ha superato nel corso del 2025, la soglia dei 33.000 euro da lavoro subordinato.
La detassazione che, al momento, non è strutturale avviene in automatico, con l’unica eccezione rappresentata dalla rinuncia scritta al beneficio da parte del diretto interessato.
(Art. 1, cc. 8, 9 e 12)
Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, la legge di bilancio riduce ulteriormente l’aliquota a titolo di imposta sostitutiva portandola, per gli anni 2026 e 2027, all’1% (dal 5%), entro un limite massimo complessivo che non può superare i 5.000 euro.
I dipendenti interessati dal beneficio non devono aver fruito nel corso del 2025 di un reddito da lavoro dipendente superiore agli 80.000 euro.
(Art. 1, cc. 10-12)
Per il periodo d’imposta 2026, fatta salva una espressa rinuncia scritta del lavoratore, alcune maggiorazioni ed indennità previste dalla legge o dal Ccnl, sono sottoposte, nel limite di 1.500 euro annui, alla riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali nella misura del 15%. Esse sono:
La disposizione, che non è strutturale, è applicata dai sostituti di imposta del settore privato nei confronti dei lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
(Art. 1, c. 14)
Dal 1° gennaio 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro, mentre per quelli cartacei il tetto di esenzione resta fissato a 4 euro.
(Art. 1, c.15)
È esteso anche al periodo di imposta 2026 il regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In base a tale misura, ai fini dell’Irpef, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
(Art. 1, c. 17)
A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata a 2 immobili (anziché a 4).
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
(Art. 1, c. 22)
In relazione alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico (ecobonus) e sismabonus è prorogata anche per l’anno 2026:
È inoltre prorogato il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
(Art. 1, c. 28)
Dal 01.01.2026 sono tassate con aliquota 33% le plusvalenze derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di criptovalute. La tassazione scende all’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria 33%, per i proventi sopra descritti che coinvolgono token di moneta elettronica denominati in euro. Con tale indicazione si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
(Art. 1, cc. 35-41)
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare tassazioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 01.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2025.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.
Analogamente è prevista la possibilità per l’imprenditore individuale di godere di una tassazione agevolata al fine di poter escludere dal patrimonio dell’impresa i beni ivi indicati posseduti alla data del 30.09.2025. Tali operazioni dovranno essere effettuate dal 01.01.2026 al 31.05.2026.
(Art. 1, cc. 82-101)
L’agevolazione consiste nella possibilità di poter estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Sono incluse imposte dichiarate e non versate (IVA, IRPEF, IRES), contributi INPS, sanzioni per violazioni del codice della strada (ma solo per la parte relativa a interessi e maggiorazioni), mentre sono esclusi debiti non affidati ad AdER (es. accertamenti ancora in mano all’Agenzia delle Entrate), multe penali, dazi doganali e recuperi di aiuti di Stato.
La domanda per aderire alla rottamazione va inoltrata entro il 30 aprile 2026 (esclusivamente online sul sito di Agenzia Entrate Riscossione). L’AdER entro il 30 giugno 2026 invierà una comunicazione con le somme dovute e i bollettini da utilizzare per il pagamento, a seguito della quale, entro il 31 luglio 2026, andrà effettuato il pagamento dell’intera somma dovuta ovvero della prima rata di un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni) con applicazione di un tasso di interesse pari a 3% annuo.
(Art. 1, cc. 153-155)
L’agevolazione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
(Art. 1, c. 203)
Dal 1° gennaio 2026 viene estesa la platea delle aziende che dovranno conferire il TFR al fondo INPS: sono obbligati al versamento del rateo di TFR mensilmente maturato ai sensi dell’art. 2102 c.c. al Fondo di Tesoreria INPS, tutti i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia di almeno 50 dipendenti.
In via transitoria, per il biennio 2026 – 2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60; limite che verrà portato a 40 con decorrenza dal 2032.
(Art. 1, c. 204)
Si prevede, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano presenti in azienda diverse forme pensionistiche, l’adesione automatica avverrà nei confronti di quella alla quale vi sia il maggior numero di adesioni, fatto salvo la previsione di un differente accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l’opzione è invece per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85.
Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure per scegliere un fondo complementare diverso.
(Art. 1, cc. 206 e 207)
Al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici, la legge di bilancio introduce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero spetta:
(Art. 1, cc. 214-218)
Con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, vengono introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time.
In particolare, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
(Art. 1, cc. 219 e 220)
Viene esteso il limite di età per l’utilizzo del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio (anziché 12).
Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore), inoltre:
(Art. 1, c. 221)
Si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Si ricorda che nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
(Art. 1, cc. 427-436)
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nel periodo dal 01.01.2026 al 30.09.2028, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
Possono beneficiare dell’agevolazione prevista:
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.