Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89, prevede, tra le altre cose, per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione degli ISA
lo spostamento dal 30 giugno al 20 luglio del termine di versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Detti versamenti potranno pertanto essere effettuati:
Analogamente a quanto già previsto negli scorsi anni, la proroga trova applicazione nei confronti dei contribuenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
La proroga si applica inoltre a:
Infine, la proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società di persone, SRL “trasparenti”, associazioni e imprese rientranti nelle casistiche di cui sopra, e riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Per praticità di consultazione, si riporta di seguito schematizzazione delle casistiche possibili:
| Tipologia soggetto | Versamento 1a scadenza | Versamento 2a scadenza (con maggiorazione 0,8%) | Proroga estesa ai soci |
| Persona fisica (no impresa individuale / professionista) che non partecipa a società e associazioni | 30 giugno | 30 luglio | – |
| Professionista / impresa individuale / società con ricavi > 5.164.569 € o non soggetta a ISA | 30 giugno | 30 luglio | No |
| Professionista / impresa individuale (anche minimi e forfetari) / società di persone / associazione soggetta a ISA | 20 luglio | 19 agosto | Si |
| Società di capitali “trasparente” soggetta a ISA | 20 luglio | 19 agosto | Si |
| Società di capitali soggetta a ISA | 20 luglio | 19 agosto | No |