I soggetti in regime forfettario di determinazione del reddito sono obbligati all’integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.
Tale eventualità si verifica nel momento in cui dovessero essere ricevute:
Si ricorda che, se un soggetto forfettario nell’anno precedente non ha effettuato acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro, e fino a che, anche nell’anno corrente, non viene superata detta soglia, il fornitore comunitario è tenuto ad applicare l’IVA del proprio Paese. Solo al superamento di tale ammontare è necessario iscriversi al VIES e procedere con l’integrazione della fattura ricevuta che quindi sarà in origine priva dell’IVA.
Con il D.Lgs. 81/2025, è stato modificato il periodo di versamento di tale IVA, prevedendo oggi un periodo trimestrale in luogo di quello mensile. Più precisamente,
a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, il nuovo termine di versamento dell’IVA è il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento.
I nuovi termini di versamento previsti saranno dunque i seguenti:
Periodo di effettuazione delle operazioniScadenza di versamento
| Periodo di effettuazione delle operazioni | Scadenza di versamento |
|---|---|
| Gennaio – Marzo | 16 maggio |
| Aprile – Giugno |
20 agosto (tutte le scadenze del 16 agosto sono sempre prorogate al giorno 20) |
| Luglio – Settembre | 16 novembre |
| Ottobre – Dicembre | 16 febbraio |