Studio Rebonato Logo
Contatti
Versamenti IVA contribuenti forfettari

I soggetti in regime forfettario di determinazione del reddito sono obbligati all’integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

Tale eventualità si verifica nel momento in cui dovessero essere ricevute:

  • fatture senza applicazione dell’IVA da un fornitore italiano (ad esempio per operazioni soggette al regime di reverse charge settore edilizia);
  • fatture senza applicazione dell’IVA estera per acquisti intracomunitari o extra-UE di beni o servizi.

Si ricorda che, se un soggetto forfettario nell’anno precedente non ha effettuato acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro, e fino a che, anche nell’anno corrente, non viene superata detta soglia, il fornitore comunitario è tenuto ad applicare l’IVA del proprio Paese. Solo al superamento di tale ammontare è necessario iscriversi al VIES e procedere con l’integrazione della fattura ricevuta che quindi sarà in origine priva dell’IVA.

Con il D.Lgs. 81/2025, è stato modificato il periodo di versamento di tale IVA, prevedendo oggi un periodo trimestrale in luogo di quello mensile. Più precisamente,

a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, il nuovo termine di versamento dell’IVA è il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento.

I nuovi termini di versamento previsti saranno dunque i seguenti:

Periodo di effettuazione delle operazioniScadenza di versamento

Periodo di effettuazione delle operazioni Scadenza di versamento
Gennaio – Marzo 16 maggio
Aprile – Giugno

20 agosto

(tutte le scadenze del 16 agosto sono sempre prorogate al giorno 20)

Luglio – Settembre 16 novembre
Ottobre – Dicembre 16 febbraio

 

Vuoi far crescere la tua azienda?
Richiedi una consulenza!
Attraverso la nostra consulenza,
esprimiamo professionalità, preparazione e una dedizione continua all’eccellenza.
Richiedi la tua consulenza