Premessa

Il D.L. 21.09.2021, n. 127 ha introdotto l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività a decorrere dal 15.10.2021.

Nella presente circolare informativa ci si riferirà in particolar modo all’ambito privato.

Soggetti Coinvolti (ambito privato)

Viene stabilito che dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza),

a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo è pertanto previsto per:

  • tutti i lavoratori privati;
  • i liberi professionisti;
  • i collaboratori familiari.

Il decreto, di fatto, non prevede esclusioni, se non quella per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Obblighi e modalità di verifica

Il datore di lavoro sarà tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni.

A tal fine, entro il 15 ottobre, dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Ogni datore di lavoro dovrà individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

La nomina dovrà, dunque, essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed, eventualmente, del documento di identità.

La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

Conseguenze della mancata esibizione

I lavoratori privi di Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione.
Durante tale periodo non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

La norma esclude conseguenze disciplinari e/o licenziamento.

Sostituzione del dipendente

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni – rinnovabili una sola volta – e non oltre il 31.12.2021.

App C19 e privacy

La verifica della validità del Green Pass verrà effettuata attraverso l’utilizzo dell’app del Ministero della Salute “Verifica C19”, scaricabile per smartphone Android e iOS.

Con tale applicazione, sfruttando la fotocamera dello smartphone, l’incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass, verificandone la validità.

Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato: l’unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.

A tal proposito il Garante della Privacy, ha precisato che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione […] e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica”.

Infine, come da chiarimento del Ministero dell’Interno, non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all’intestatario della certificazione verde COVID-19: tale attività è tuttavia rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Controlli e sanzioni

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato da parte del lavoratore è punita con una sanzione da € 600 a € 1.500 e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass: in questo stesso caso, inoltre, il lavoratore sarà passibile di sanzioni disciplinari previste dai vari ordinamenti di settore.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione da € 400 a € 1.000.

Validità

Relativamente alla durata di validità del Green Pass, si riporta nella seguente tabella una schematizzazione:

ValiditàDecorrenza
fino alla data prevista per la somministrazione della 2a dose Dalla somministrazione della 1a dose, in caso di vaccino a doppia dose
12 mesiDal completamento del ciclo vaccinale a decorrere dalla somministrazione della 2a dose (anche per i monodose)
12 mesiDalla somministrazione della 1a dose per i guariti da Covid (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus)
6 mesiDalla guarigione da Covid e senza somministrazione di vaccino (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus)
72 oreDa test molecolare con esito negativo
48 oreDa test antigenico rapido con esito negativo

Si segnala infine che sul sito del Governo è disponibile una sezione con le risposte alle domande più frequenti (FAQ).