Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile u.s., l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una sospensione temporanea per la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti “Transizione 4.0” (beni strumentali nuovi, attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica).

Tale risoluzione segue quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024 dello scorso 30 marzo, con cui è stato previsto che, per poter fruire dei suddetti crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente al MIMIT, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Detta comunicazione, tuttavia, non può ancora essere inviata in quanto le modalità devono essere stabilite da un apposito decreto del MIMIT, che non è stato ancora adottato.

I codici tributo che temporaneamente non potranno essere utilizzati per la compensazione dei crediti d’imposta con mod. F24 sono i seguenti:

Codice tributoDescrizione
6936 (anno di riferimento 2023 e 2024)Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020
6937 (anno di riferimento 2023 e 2024)“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
6938 (anno di riferimento 2024)Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019
6939 (anno di riferimento 2024)Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
6940 (anno di riferimento 2024)Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020

Con FAQ pubblicata ieri, 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo 6936 per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni acquistati fino al 2022, anche se interconnessi successivamente (nel 2023 o 2024), indicando come anno di riferimento quello in cui è iniziato l’investimento (ossia il 2022). A nulla, infatti, rileva l’anno di interconnessione, ma fa fede l’anno di acquisto del bene strumentale secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.