Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite all’utilizzo dei contanti scenderà a 999,99 euro.

Tipologia di operazioni

Sono considerate illecite, ai fini della normativa antiriciclaggio, tutte quelle operazioni che avvengano in contanti per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge.

È il caso, ad esempio, del pagamento di una somma complessivamente pari a 2.000 euro, che viene pagata in 4 “micropagamenti” di 500 euro ciascuno, ovvero di somme non uguali tra loro.

Sono invece consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia suddetta.

Versamenti e prelievi sul conto corrente

Sarà comunque possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore alla nuova soglia poiché la normativa non prevede un limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente. Per chi è titolare di un’attività che prevede principalmente incassi di denaro contante (ad esempio negozi, bar e ristoranti) è inoltre fisiologico il versamento di ingenti somme con la medesima modalità presso gli istituti di credito e ciò, ovviamente, non può rappresentare un problema.

Pagamenti da parte dei turisti

I turisti (UE ed EXTRAUE) possono continuare a fare acquisti in contanti in Italia nei limiti di 15.000 euro con riferimento agli acquisti effettuati per beni e servizi legati al turismo.

Sanzioni

In caso di violazione la sanzione minima applicabile è di 1.000 euro mentre la massima è di 50.000 euro. L’importo è individuato in base alle caratteristiche della operazione sanzionata.

Ricordiamo infine che il professionista che gestisce la contabilità ha l’obbligo di segnalare al MEF le eventuali irregolarità commesse dal proprio cliente di cui dovesse venire a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico.