Incentivi all’occupazione per giovani fino a 35 anni

1/06/2020Circolari 2020

Premessa

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, comma 10, legge 27 dicembre 2019, n. 160 aveva stabilito, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La circolare INPS del 28 aprile 2020, n. 57, fornisce le indicazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, sui requisiti necessari, sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Datori di lavoro beneficiari

Potranno godere dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile i datori di lavoro che, nel corso dell’anno 2019 o della prima parte dell’anno 2020, hanno assunto giovani di età inferiore a 35 anni, recuperando altresì la maggior contribuzione versata dal momento dell’assunzione ad oggi.

Potranno inoltre fruire dell’incentivo in caso di nuova assunzione di un soggetto che rispetta i requisiti previsti.

Misura e applicazione dell’incentivo

La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), relativamente a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

Nell’ambito di applicazione dell’incentivo possono essere ricompresi i casi di regime di part-time, mentre sono esclusi i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.

L’esonero non può essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi e può essere riconosciuta per l’eventuale periodo residuo da altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore.

L’esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per assunzioni a tempo indeterminato intervenute entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio di giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (per almeno il 30% delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Infine, si precisa che l’esonero contributivo in trattazione:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, quali l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;
  • è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.