Premessa

In data 23.09.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 il DL n. 144 del 23.09.2022 (c.d. “Aiuti Ter”), contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.

Bonus energetici alle imprese

(art. 1)

Imprese energivore

Viene previsto un aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019.

L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica.

Imprese non energivore

Previsto un aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019.

Relativamente al requisito della potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh (contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente).

Imprese gasivore e non gasivore

Previsto un aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

Adempimenti

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta suddetti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione riportante il credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione verranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

(art. 2)

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Contributi per lo sport

(art. 7)

Disposta l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine che hanno subito aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Una tantum a sostegno del reddito

(artt. 18-20)

L’indennità una tantum di 200 euro prevista per lavoratori autonomi e professionisti (si veda a tal proposito ns. circolare informativa di ieri, 26.09) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, potranno ottenere gli ulteriori 150 euro soltanto coloro che con riferimento al mese di novembre 2022 matureranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro.

I lavoratori dipendenti riceveranno la nuova indennità automaticamente con il pagamento della busta paga di novembre. A tal fine essi dovranno preventivamente rilasciare al proprio datore di lavoro la dichiarazione di non essere né titolari di pensione né beneficiari di reddito di cittadinanza. A loro volta, i datori di lavoro potranno compensare l’indennità erogata attraverso la denuncia Uniemens.