In data 09.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 29.09.2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei titolari effettivi (si veda a tal proposito ns. circolare informativa del 18.11.2022).

Da tale data decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati richiesti:

La comunicazione dovrà pertanto essere inviata entro il giorno 11.12.2023.

Secondo tali disposizioni, le imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato), nonché i trust (e gli istituti giuridici affini) dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Brevemente, si ricorda che, secondo la normativa antiriciclaggio, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione in oggetto dovrà contenere:

  1. i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  2. per le imprese dotate di personalità giuridica:
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte del titolare effettivo;
    2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dal titolare effettivo;
  3. per le persone giuridiche private, il codice fiscale e:
    1. la denominazione dell’ente;
    2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  4. per i trust e gli istituti giuridici affini, il codice fiscale e:
    1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  5. l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva;
  6. la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione potrà essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica accedendo all’apposito portale predisposto dal Registro Imprese e raggiungibile all’indirizzo https://titolareeffettivo.registroimprese.it/.

Al fine di poter provvedere all’adempimento, sarà necessario disporre dei seguenti strumenti:

  • un account Telemaco;
  • la firma digitale, per firmare la comunicazione;
  • un software di compilazione e invio delle pratiche (DIRE è il servizio web delle CCIAA per compilare e inviare domande al Registro Imprese);
  • una PEC, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali inerenti la comunicazione.

Sanzioni

La Camera di commercio territorialmente competente provvederà all’accertamento e all’eventuale contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro.

In ogni caso sarà opportuno prestare molta attenzione nella compilazione della domanda: nel caso in cui, infatti, si provvedesse ad inviare la comunicazione, ma venissero indicati dei dati errati (dichiarando, di fatto, il falso), anziché la suddetta sanzione amministrativa verrà erogata una sanzione penale, con reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.